Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 2017
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 10 Novembre 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 234
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-19 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2016 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
– Con ricorso notificato il 17-19 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2016 e iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)», per violazione, rispettivamente, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., in relazione all’art 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità), all’art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’art. l, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
1.1.− Riguardo alla prima delle norme denunciate, il ricorrente rileva che questa, aggiungendo l’art. 47-bis alla legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), stabilisce che le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, qualora «risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta...
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