Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 08 Novembre 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione08 Novembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 232

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera f); 11, comma 4; 14 e 16, della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18-20 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2016 e iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2016.

Udito nella udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l’avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 18-20 ottobre 2016 e depositato il successivo 25 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 3, comma 2, lettera f); 11, comma 4; 14 e 16 della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in riferimento all’art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3, 117, primo comma, secondo comma, lettere a), l) e s), e terzo comma, della Costituzione.

  2. – Il ricorrente premette che lo statuto della Regione siciliana attribuisce alla medesima Regione, all’art. 14, primo comma, una competenza legislativa esclusiva in materia di «urbanistica», da esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» e nel rispetto delle «c.d. norme di grande riforma economico-sociale».

    Inoltre, viene ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di «tutela dell’ambiente», la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, dettata dal legislatore statale, in quanto volta a garantire tutela a un interesse pubblico di valore costituzionale primario, deve prevalere rispetto a quella posta dalle Regioni e Province autonome, salvo che queste ultime non intervengano in modo più rigoroso.

    Quanto, poi, alla materia «protezione civile», il ricorrente osserva che la relativa disciplina spetta alla Regione siciliana nell’esercizio della competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal momento che lo statuto non la annovera né all’art. 14, fra le materie di competenza legislativa regionale esclusiva, né all’art. 17, fra quelle per le quali alla Regione spetta adottare leggi entro i limiti dei principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

  3. – Tanto premesso, la difesa statale impugna, anzitutto, l’art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), fatte salve le prescrizioni indicate nel comma 1 – e cioè quelle relative alle «norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS […]» – fra le quali non vi è alcun riferimento alla disciplina prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), concernente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

    La disposizione impugnata, nel prevedere, genericamente, l’assoggettamento ad attività edilizia libera di tutti gli impianti da fonti rinnovabili, li sottrarrebbe alla verifica di assoggettabilità a VIA. stabilita dalla normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e, quindi, eccederebbe dalle competenze legislative esclusive riconosciute alla Regione siciliana dall’art. 14, secondo comma, dello statuto in materia di urbanistica.

    Il ricorrente segnala che, infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 assoggetta la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) che fa salvo, qualora previsto, l’espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

  4. – È inoltre impugnato l’art. 11, comma 4, della medesima legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui consente di avviare alcuni interventi edilizi, ricadenti nei siti di «Natura 2000» e nei parchi, decorsi semplicemente trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), senza una preventiva valutazione delle possibili incidenze significative di detti interventi sul sito stesso.

    Più precisamente tale norma, secondo la difesa statale, là dove consente l’avvio dei lavori in assenza della comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso, necessari per l’intervento edilizio anche nei casi in cui sia necessario acquisire preventivamente la Valutazione di Incidenza, configurerebbe una modalità di superamento dei pareri mediante silenzio-assenso, in contrasto sia con gli obblighi di origine comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), sia con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 5, comma 6, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e quindi al di là delle competenze legislative riconosciute alla Regione siciliana dall’art. 14 dello statuto.

  5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 14 (in specie dei commi 1 e 3) della medesima legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui, in tema di “accertamento di conformità”, stabilisce, al comma 1, che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» e, al comma 3, che «[i]n presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita».

    Tali disposizioni, inserite nell’art. 14, volto a recepire l’art. 36 del testo unico dell’edilizia (da ora in poi t.u. edilizia) di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) nell’ordinamento regionale, si porrebbero, infatti, in contrasto con quest’ultimo, che invece richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la conformità dell’intervento sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda del titolo in sanatoria (cosiddetta doppia conformità) e dispone, altresì, che, in caso di richiesta di permesso in sanatoria, ove non intervenga provvedimento motivato entro sessanta giorni, la richiesta si intende rifiutata.

    Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata, con particolare riguardo a quanto disposto al comma 1, introdurrebbe una surrettizia forma di condono edilizio, sia in relazione a interventi abusivi realizzati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2016, sia, a regime, con riferimento a interventi in ipotesi abusivi, effettuati dopo l’entrata in vigore della stessa, sanabili a seguito di ulteriori modifiche alla disciplina urbanistica e edilizia. In tal modo, essa travalicherebbe la competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di urbanistica dall’art. 14, primo comma lettera f), dello statuto speciale e invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    La medesima norma, nella parte in cui, al comma 3, introduce un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni, in contrasto con la normativa statale, determinerebbe un effetto estintivo delle contravvenzioni contemplate dall’art. 44 del t.u. dell’edilizia, incidendo sulla competenza esclusiva del legislatore statale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
9 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 202000299 di TAR Umbria, 09-06-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
    • 9 Junio 2020
    ...assenso per effetto del decorso del termine di conclusione del procedimento di sanatoria, come deciso nella sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2017). Ne discende, secondo la società ricorrente, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Terni, doven......
  • SENTENZA Nº 202101764 di TAR Lombardia - Milano, 16-07-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
    • 16 Julio 2021
    ...realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 2017). Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il provvedimento impugnato viola la previsione dell’art. 23 del P.d.R. del P.G.T. ch......
  • SENTENZA BREVE Nº 202101749 di TAR Lombardia - Milano, 16-07-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
    • 16 Julio 2021
    ...realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 2017). Si tratta, quindi, di un principio ritenuto ripetutamente conforme alle disposizioni costituzionali in quanto finalizzato a realizz......
  • SENTENZA Nº 201900051 di TAR Sicilia - Palermo, 23-11-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
    • 23 Noviembre 2018
    ...dato dal combinato disposto dell’art. 14 della l.r. n. 16 del 2016 (secondo la lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 2017) e dell’art. 18 della l.r. n. 4 del 2003, limitatamente agli interventi da tale ultima disposizione definiti (tra cui il recupero abitat......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
9 sentencias
  • SENTENZA Nº 202000299 di TAR Umbria, 09-06-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
    • 9 Junio 2020
    ...assenso per effetto del decorso del termine di conclusione del procedimento di sanatoria, come deciso nella sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2017). Ne discende, secondo la società ricorrente, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Terni, doven......
  • SENTENZA Nº 202101764 di TAR Lombardia - Milano, 16-07-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
    • 16 Julio 2021
    ...realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 2017). Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il provvedimento impugnato viola la previsione dell’art. 23 del P.d.R. del P.G.T. ch......
  • SENTENZA BREVE Nº 202101749 di TAR Lombardia - Milano, 16-07-2021
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
    • 16 Julio 2021
    ...realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 2017). Si tratta, quindi, di un principio ritenuto ripetutamente conforme alle disposizioni costituzionali in quanto finalizzato a realizz......
  • SENTENZA Nº 201900051 di TAR Sicilia - Palermo, 23-11-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
    • 23 Noviembre 2018
    ...dato dal combinato disposto dell’art. 14 della l.r. n. 16 del 2016 (secondo la lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 2017) e dell’art. 18 della l.r. n. 4 del 2003, limitatamente agli interventi da tale ultima disposizione definiti (tra cui il recupero abitat......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT