Sentenza nº 230 da Constitutional Court (Italy), 27 Ottobre 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione27 Ottobre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 230

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del silenzio del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 16-29 dicembre 2016, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2016 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2016.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’atto di intervento della società Trans Adriatic Pipeline AG;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia, Fabio Cintioli per la società Trans Adriatic Pipeline AG e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 16-29 dicembre 2016 e depositato il 29 dicembre 2016, la Regione Puglia promuove conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di non spettanza allo Stato – e per esso al Ministero dello sviluppo economico – del «potere di negare, oltretutto con il mero strumento del silenzio giuridicamente rilevante, l’adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza […] n. 110 del 2016» della Corte costituzionale, «in relazione al procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione per il gasdotto TAP, in violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché dal principio di leale collaborazione», chiedendo che venga adottata «ogni statuizione necessaria a garantire il ripristino della sfera delle attribuzioni costituzionali lese».

  2. − Riferisce la ricorrente di aver espresso il proprio dissenso motivato sul progetto relativo alla costruzione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (d’ora in avanti TAP), con la deliberazione della Giunta regionale n. 2566 del 2 dicembre 2014 (DGR 2006/2011 - Diniego di intesa ex articolo 52 quinquies D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. per l’opera “Metanodotto di importazione del gas naturale dall’Albania all’Italia ‘Trans Adriatic Pipeline’ proposto da TAP AG”), «con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca». A fronte di tale diniego il relativo procedimento era stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si era concluso con il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico dell’autorizzazione alla costruzione del gasdotto, senza che fosse «mai stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione quanto più possibile condivisa».

    2.1.− A questo riguardo, la ricorrente lamenta come sia stato «disatteso sia il consolidato orientamento» della Corte costituzionale, secondo cui «la c.d. “intesa forte” tra Stato e Regione interessata assurge a condizione di legittimità delle leggi statali con le quali sono avocate “al centro” funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza concorrente […] o residuale regionale […], sia la normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, d.P.R. n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, l. n. 239 del 2004». Rispetto a tali profili, la Regione Puglia sottolinea di aver adito il giudice amministrativo, impugnando il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto (giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato al momento del deposito del ricorso).

    2.2.− La difesa regionale richiama innanzitutto la sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, con cui sarebbe stata chiarita la portata applicativa dell’art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), che, nel prevedere l’intesa ai fini della localizzazione e della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche per garantire l’adeguata partecipazione delle Regioni a procedimenti che incidono su molteplici competenze di queste ultime, si applicherebbe anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero. La sentenza n. 110 del 2016, inoltre, avrebbe specificato che la medesima intesa riguarda anche le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

    La Regione Puglia, a seguito di questa decisione, ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico di «annullare/revocare il decreto di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione del gasdotto TAP», con la nota del Presidente della Regione n. 2918/SP del 21 giugno 2016, successivamente ribadita con la nota n. 4060/SP del 21 settembre 2016.

    In ragione del silenzio mantenuto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle diffide a riesaminare tutti gli atti del procedimento amministrativo e a revocare o annullare l’atto di autorizzazione («entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento» della seconda diffida), secondo la difesa regionale dovrebbe «considerarsi ad oggi definitiva e inequivoca la volontà dello Stato di negare l’adozione degli atti sollecitati dalla Regione Puglia e necessari ad ottemperare alla sentenza n. 110 del 2016», ossia l’effettiva applicazione dell’art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001, come interpretato dalla Corte costituzionale, oltre che dell’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

    In tale prospettiva, dunque, si sarebbe determinata la «grave lesione delle prerogative costituzionali della Regione garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché presidiate dal principio di leale collaborazione».

    2.3.− Ad avviso della difesa regionale, il conflitto sarebbe ammissibile poiché la condotta omissiva censurata è idonea a costituirne oggetto. In particolare, l’atto lesivo delle prerogative regionali consiste nell’«inerzia del Ministero dello sviluppo economico a fronte di una esplicita diffida […] ad ottemperare a quanto statuito» con la sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale. La condotta omissiva, ossia l’inerzia del Ministero, consisterebbe dunque in una forma di «silenzio “inadempimento”/“rifiuto”», cui riconoscere «indubbia rilevanza giuridica esterna», ben potendo «arrecare un grave vulnus alle […] attribuzioni costituzionali della Regione». A questo riguardo, la difesa regionale sottolinea che la richiesta...

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