Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 25 Ottobre 2017

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione25 Ottobre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 223

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015, depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-16 luglio 2015 e depositato il 21 luglio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31 [recte: comma 1], anche in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

che, ad avviso del ricorrente, l’art. 5, comma 1, della legge impugnata, prevedendo una riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica per il triennio 2015-2017 per 98,638 milioni di euro annui, si porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. per mancanza di adeguata copertura finanziaria, quantomeno per gli anni 2016 e 2017;

che inoltre, secondo il ricorrente, il successivo comma 2 del medesimo art. 5 violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, destinando al concorso della Regione siciliana al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2015-2017 la somma complessiva di 2.020,644 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, disporrebbe unilateralmente delle giacenze di detto Fondo, arrogandosi una competenza che non le spetterebbe, atteso che il relativo utilizzo sarebbe subordinato dall’art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli...

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