Ordinanza nº 225 da Constitutional Court (Italy), 25 Ottobre 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione25 Ottobre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 225

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, della nota della Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P, e della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, promosso dal Presidente della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 20 aprile 2017 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 aprile 2017 (iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017), il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, trasmessa dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti con nota 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P, nonché in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato;

che – espone in fatto il ricorrente – in seguito ad alcuni accertamenti interni sulla gestione della tenuta presidenziale di Castelporziano, il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica aveva appurato ammanchi, verificatisi tra il 2002 e il 2008, e di conseguenza aveva informato l’autorità giudiziaria, sicché era stato avviato un procedimento penale, poi conclusosi con la condanna definitiva di uno dei dipendenti coinvolti e con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ad un altro dipendente;

che, inoltre, la Presidenza della Repubblica aveva adito il Tribunale civile di Roma, dal quale aveva ottenuto la condanna dei dipendenti G. G. e A. D., in solido tra loro, al pagamento di euro 4.631.691,96, nonché di ulteriori euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, oltre accessori;

che, in relazione agli stessi fatti, la Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti avviava un’istruttoria nei confronti di alcuni dipendenti nei confronti dei quali la Presidenza della Repubblica aveva agito in sede civile e, in seguito a ciò, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con la citata sentenza n. 894 del 2012, condannava un dipendente al pagamento di euro 954.222,00 e un altro al pagamento di euro 477.000,00;

che contro questa sentenza il Presidente della Repubblica ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione (ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 368 cod. proc. civ.), dichiarato inammissibile dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 20 novembre 2013, n. 26035, nella quale peraltro si osservava che il ricorrente, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129 del 1981, avrebbe comunque potuto contestare la giurisdizione del giudice contabile in sede di conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;

che, intanto, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la Presidenza della Repubblica provvedeva ad adottare, nei confronti dei dipendenti interessati, atti di fermo amministrativo, sequestro, pignoramento e iscrizione di ipoteca;

che la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 894 del 2012 è stata appellata da uno dei condannati in primo grado e dal Procuratore Generale e, con la citata sentenza n. 1354 del 2016, la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto la prima impugnazione e accolto parzialmente la seconda, confermando la propria giurisdizione, condannando il dipendente G. G. (già ritenuto responsabile in primo grado) al pagamento in favore della Presidenza della Repubblica di euro 4.631.691,96 (come in sede civile) e condannando altresì P. D.P. (assolto in sede civile e penale) al pagamento, sempre in favore della Presidenza della Repubblica, di euro 550.000,00, in solido con G. G. limitatamente a questa somma;

che – osserva in rito il ricorrente – con le sentenze suddette la Corte dei conti ha mostrato di ritenersi legittimata «ad agire in giudizio nell’interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica», in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1981, «senza essere stata in proposito compulsata dalla Presidenza della Repubblica», con conseguente lesione della sfera di autonomia della stessa Presidenza;

che il ricorrente sottolinea come le attribuzioni presidenziali, poiché discendono da norme costituzionali, non siano disponibili, né rispetto ad esse sia configurabile acquiescenza, analogamente a quanto affermato in materia di conflitto tra enti e a maggior ragione per l’assenza, nel conflitto tra poteri, di termini di decadenza;

che il ricorso sarebbe ammissibile sia dal punto di vista soggettivo, poiché è pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica a sollevare conflitto tra poteri, sia dal punto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT