Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 20 Ottobre 2017

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione20 Ottobre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Verona a seguito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con ordinanza del 16 agosto 2016, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 16 agosto 2016, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione.

    Il giudice a quo riferisce di doversi pronunciare nell’ambito di un procedimento incidentale di liquidazione del compenso di avvocato disposto in favore della sig.ra P. J., quale madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia N. C.

    Prosegue il rimettente rappresentando che dagli accertamenti, effettuati dall’Agenzia delle entrate di Verona sui redditi della sig.ra P. J. nel triennio 2011-2013, è emerso il superamento del limite previsto per l’ammissione al beneficio e che i familiari con lei conviventi, ovvero la figlia N. C., ormai divenuta maggiorenne, e la madre, non avevano percepito alcun reddito.

    Tale circostanza, riferisce il giudice a quo, impedirebbe l’accoglimento della richiesta di liquidazione avanzata dal difensore di N. C. poiché, sebbene quest’ultima non sia percettrice di reddito, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in presenza di familiari conviventi, il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere calcolato tenendo conto dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia.

  2. – A parere del rimettente, il fatto di individuare nel solo parametro reddituale l’indice insuperabile dello stato di abbienza o non abbienza del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che necessita di assistenza difensiva, con esclusione delle variabili che incidono sulla effettiva situazione economica di una famiglia, quali il numero dei componenti, la loro età, le condizioni di salute e i correlativi obblighi di assistenza, comporterebbe...

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