LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 9 - Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi, e al fine di consolidare e promuovere un'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico Valle d'Aosta, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli uffici territoriali offices du tourisme - Uffici del turismo. I predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli standard minimi di qualita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

    Art. 2

    Istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo 1. A far data dal 1° luglio 2009, e' istituito l'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office regional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale.

    Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).

  2. L'Office regional, ente del comparto unico regionale, e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Office regional e' sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato regionale competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente.

  3. L'Office regional opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel corso del triennio.

  4. In attuazione delle direttive approvate con le modalita' di cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di ogni anno, su proposta dell'Office regional, di concerto con l'assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento dell'Office regional, delle attivita' da svolgere nell'anno di riferimento. Il piano operativo annuale prevede iniziative che valorizzino le specificita' di ogni parte del territorio regionale, comprese le localita' a minor vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze permanenti territoriali di cui all'art. 5.

    Art. 3

    Funzioni dell'Office regional 1. L'Office regional:

    1. istituisce e gestisce gli Offices du tourisme - Uffici del turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

    2. assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme, la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui all'art. 5;

    3. organizza, anche in collaborazione con la Regione, i comuni, le comunita' montane, le pro loco, i consorzi di operatori turistici ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato, manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel piano operativo dell'anno di riferimento;

    4. realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle d'Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli Offices du tourisme;

    5. assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la rilevazione e la trasmissione all'assessorato competente dei dati statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestivita' dei dati forniti dagli operatori;

    6. gestisce, in collaborazione con l'assessorato competente, il Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices du tourisme, l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti informativi;

    7. stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle direttive di cui all'art. 2, comma 3, convenzioni per la gestione e l'erogazione di...

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