LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 22 - Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. In attesa dell'emanazione della disciplina regionale di riordino della materia, la presente legge da' attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, mediante l'adeguamento della vigente legislazione regionale.

Art. 2

Commissioni locali per il paesaggio 1. Entro il termine stabilito dall'art. 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata,

Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'art. 146, comma 6, del Codice.

  1. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:

    a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;

    b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilita' paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice;

    c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;

    d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art.

    150 del Codice;

    e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice.

  2. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno tre e non piu' di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalita' o...

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