Ordinanza nº 210 da Constitutional Court (Italy), 07 Agosto 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione07 Agosto 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 210

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Giudice di pace di Sulmona, nel procedimento penale a carico di A. D.C., con ordinanza del 23 dicembre 2015, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che il Giudice di pace di Sulmona, con ordinanza del 23 dicembre 2015 (r.o. n. 75 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che il giudice rimettente premette che, con decreto del 13 maggio 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sulmona aveva disposto la citazione a giudizio di A. D.C. per i reati di cui agli artt. 110, 612 e 594 del codice penale;

che nell’udienza del 3 maggio 2013, in seguito all’esame dei testimoni indicati dal pubblico ministero, questi aveva proceduto alla modificazione dell’imputazione relativa al reato di minaccia, addebitando all’imputato fatti nuovi noti sin dall’inizio delle indagini preliminari, perché analiticamente descritti nella querela presentata dalla persona offesa;

che nella successiva udienza il difensore dell’imputato aveva chiesto che fossero sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d’imputazione, l’imputato non debba [recte: debba] essere rimesso nei termini per la definizione...

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