N. 263 SENTENZA 8 - 23 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), promossi dal Tribunale ordinario di Aosta, con ordinanza del 29 febbraio 2008 e dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con tre distinte ordinanze, la prima emessa il 30 ottobre 2008 e le altre due il successivo 27 novembre, rispettivamente iscritte al numero 301 del registro ordinanze 2008 ed ai numeri n. 6, 71 e 72 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2008 e numeri 4 e 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Romano Bo, dell'Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (C.N.P.R.), della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di Pietro Giomi ed altro e di Annamaria Zorzi ed altro, nonche' gli atti di intervento di Luigi Bassi ed altri (uno nel termine e due fuori termine), della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (fuori termine) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giovanni Villani per Romano Bo, Massimo Luciani e Matteo Fusillo per la Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Mario Lazzeretti per Pietro Giomi ed altro e per Annamaria Zorzi ed altro, Anna Campilii per Luigi Bassi ed altri,

Angelo Pandolfo per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale ordinario di Aosta, con ordinanza del 29 febbraio 2008 (iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2008) e il Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con tre distinte ordinanze, la prima emessa il 30 ottobre 2008 e le altre due il successivo 27 novembre (rispettivamente, iscritte ai numeri 6, 71 e 72 del registro ordinanze 2009), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), secondo cui 'sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge', in riferimento, nel complesso, agli articoli 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione.

  1. - In particolare, il Tribunale di Aosta, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di 'riliquidazione della pensione senza tener conto della delibera 22 giugno 2002' della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (C.N.P.R.) 'che ha modificato i criteri di calcolo della pensione', deduce il carattere peggiorativo di tale modifica. Ed infatti, 'in precedenza il quantum dell'erogazione pensionistica veniva determinato sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni, mentre a seguito della citata innovazione deve farsi riferimento a tutti i redditi, ivi compresi quelli convenzionali, percepiti nella vita professionale dell'iscritto'.

    Ad avviso del remittente, l'art. 1, comma 763, della legge citata prevede l'adozione da parte degli enti interessati dei 'provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni'. Tuttavia, nella parte sospettata di illegittimita' costituzionale, fa salve le deliberazioni assunte in violazione del suddetto principio del pro rata.

    2.1. - Lo stesso Tribunale, quindi, specifica il dubbio di costituzionalita' nel senso che, in violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la disposizione censurata 'ha l'effetto di eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita, incidendo quindi illegittimamente su un diritto quesito' in violazione del 'canone di razionalita' normativa con riferimento al diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione' (e' richiamata la sentenza n. 211 del 1997). Ne' esigenze di bilancio potrebbero privare un cittadino di diritti maturati in suo favore.

    La disposizione normativa in questione, infine, sarebbe del tutto priva di giustificazione razionale, poiche', pur in presenza dell'affermazione del principio del pro rata, procederebbe ad una generale sanatoria delle eventuali delibere precedenti che di tale principio non hanno fatto applicazione.

    2.2. - In data 17 ottobre 2008 si e' costituita la suddetta Cassa, parte convenuta nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata.

    2.3. - Con atto del 20 ottobre 2008 si e' costituito anche il signor Romano Bo, parte ricorrente nel giudizio a quo, che, nell'aderire al sospetto di incostituzionalita' del giudice remittente, ha ricordato come analoga questione sia gia' stata sollevata dal Tribunale di Lucca e decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 124 del 2008, che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile.

    Ad avviso della parte privata, l'ordinanza del Tribunale di Aosta non presenta vizi di ammissibilita', in quanto, in modo chiaro, afferma che la disposizione in questione fa salve le deliberazioni adottate in violazione del principio del pro rata e si duole della modifica in pejus di situazioni giuridiche che si configurano come diritti soggettivi perfetti gia' propri della sfera giuridica soggettiva degli assicurati.

    2.4. - In data 7 aprile 2009, fuori termine, hanno depositato atto d'intervento i signori Luigi Bassi, Gianni Ghiretti, Giorgio Manfreda, Vener Ognibene, Ennio Rota, Agostino Zini, parti in ulteriori giudizi proposti nei confronti della C.N.P.R.; Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini, Emilio Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio Ladelli, Alessandro Manusardi, Giorgio Pierini, Eros Prina, Luigi Maria Sacchetti, dottori commercialisti, parti in un giudizio proposto nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti pendente presso la Corte di cassazione; Ivo Ercole Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana,

    Roberto Pascucci, parti in giudizi di merito proposti nei confronti di quest'ultima Cassa; Alfredo Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano, in attesa di promuovere analoghi giudizi nei confronti della medesima Cassa, all'esito della presente questione di costituzionalita'.

  2. - Il Tribunale di Lucca, con una prima ordinanza del 30 ottobre 2008 (reg. ord. n. 6 del 2009), ha sollevato questione di costituzionalita' in un giudizio promosso nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati ex art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in ragione dell'illegittimita' della delibera del 28 febbraio 2003-23 luglio 2004 (integrata con delibera del 13 novembre 2004), che ha modificato l'art. 4 del Regolamento della Cassa stessa.

    Ed infatti, la citata delibera ha soppresso il diritto alla restituzione dei contributi sancito dal citato art. 21, prevedendo, in sostituzione, l'erogazione di una pensione a carattere contributivo.

    Nel corso di quel giudizio e' intervenuta la legge n. 296 del 2006, che all'art. 1...

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