N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 15 luglio 2009, recante 'Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti', in relazione al suo articolo 74, comma 3.

La legge regionale della Lombardia n. 11 del 2009, recante la disciplina organica regionale in materia di trasporti, all'articolo 74, rubricato 'servizi ferroviari', comma 3, dispone:

'Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la regione, decorso il periodo transitorio durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale, provvede all'affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all'articolo 3, comma 38, del d.lgs. n. 163/2006, secondo il combinato disposto degli articoli 55, commi 1, 3, 4, 5 e 6, 206 e 220 dello stesso decreto, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto legislativo e tenendo conto degli articoli 86, 87 e 88 dello stesso decreto, in tema di offerte anormalmente basse. Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari'.

La norma e' illegittima per i seguenti M o t i v i In relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della 'tutela della concorrenza' e dell''ordinamento civile'.

Si e' visto come l'art. 74, comma 3, della legge regionale stabilisca che la regione debba ricorrere esclusivamente al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai fini dell'affidamento...

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