N. 269 ORDINANZA 8 - 23 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento vertente tra C.F. e I.N.P.S. ed altro con ordinanza del 9 agosto 2008, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di C.F., dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Michele Todde per C.G., n.q. di amministratore di sostegno di C.F., Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, il Tribunale di Caltagirone, nel corso di un procedimento civile promosso da C.F. contro l'I.N.P.S. e il Ministero dell'economia e delle finanze, con ordinanza emessa il 9 agosto 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

che il rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui assegna il termine di sei mesi per proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, sia in contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che, in particolare, tale disposizione sarebbe irragionevole in quanto sottopone al medesimo termine di decadenza la domanda relativa all'accertamento di detto beneficio e quelle afferenti al riconoscimento della cecita' civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilita'...

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