LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2, recante: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale) e' aggiunto il seguente:

    'Art. 8-bis (Portavoce). - 1. Il Presidente del consiglio regionale puo' avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

  2. Il portavoce e' individuato dal Presidente del consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per tutta la durata dell'incarico.

  3. L'incarico e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

  4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del consiglio regionale. Il trattamento economico non puo' essere superiore alla cifra massima di € 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell'Ufficio di presidenza'.

    Art. 2

    Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati per l'esercizio finanziario 2009...

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