DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 73 - Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 12-bis della citata legge regionale n. 4/2005 aggiunto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivita' produttive);

Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 autorizza l'amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficolta' di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilita' e tempestivita' anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale;

Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, per le finalita' di cui al comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a costituire nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE), il 'Fondo regionale di garanzia per le PMI', dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita' separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale;

Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

  1. i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;

  2. le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo;

  3. l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ('de minimis'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l'emanazione dell'allegato regolamento, concernente: 'Regolamento di cui all'art.

12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie';

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia';

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n.

526;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie' in conformita' al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n.

4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalita' per la concessione ed il rilascio delle cogaranzie del fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

  1. Attraverso il fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita' separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficolta' di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere nuovi strumenti di concessione di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. 'Fondo': il fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 1;

    2. 'Comitato': il comitato di gestione del fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, (fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della cogaranzia e di gestione del fondo come previsto dall'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005;

    3. 'Istituto': la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato;

    4. 'Banca convenzionata': il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il fondo;

    5. 'Confidi convenzionato': il soggetto di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 003, n. 326, iscritto ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il fondo;

    6. 'Cogaranzia': la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

    7. 'PMI': le microimprese e le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previste dai regolamento recante 'Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000' emanato con decreto dei Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

      pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2 e nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

    8. 'Microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane': si...

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