DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2008, n. 63 - Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10 novembre 2008;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, in esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la societa' di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. In particolare esso disciplina:
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lo sfruttamento dell'area destinata all'aeroporto di Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire l'operativita' dell'aeroporto di Bolzano nei confronti dell'aviazione;
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l'utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale;
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la gestione dei servizi di assistenza a terra;
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gli standard qualitativi dei servizi.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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'provincia': la provincia autonoma di Bolzano;
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'aeroporto': l'area sita nei comuni di Bolzano e Laives, destinata all'atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;
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'gestore': soggetto incaricato dalla provincia della gestione totale dell'aeroporto, del coordinamento delle attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto, nonche' della gestione dei servizi di assistenza a terra;
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'concessione': il provvedimento della provincia per l'affidamento della gestione;
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'assessore alla mobilita': l'assessore o assessora competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
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'servizi di linea': i servizi di trasporto aereo regolari con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di mobilita' da o verso la provincia di Bolzano;
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'vettore aereo': qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio.
Art. 3
Rapporti cori organismi statali 1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attivita' di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.
Art. 4
Compiti del gestore 1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'aeroporto. Questi:
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deve garantire la piena funzionalita' dell'aeroporto;
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e' responsabile della manutenzione e di ogni intervento relativo ad opere edili o di genio civile;
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e' responsabile della sicurezza, che assicura mediante l'attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri o l'intrusione di terzi;
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