DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2008, n. 63 - Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10 novembre 2008;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, in esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la societa' di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. In particolare esso disciplina:

  1. lo sfruttamento dell'area destinata all'aeroporto di Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire l'operativita' dell'aeroporto di Bolzano nei confronti dell'aviazione;

  2. l'utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale;

  3. la gestione dei servizi di assistenza a terra;

  4. gli standard qualitativi dei servizi.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  5. 'provincia': la provincia autonoma di Bolzano;

  6. 'aeroporto': l'area sita nei comuni di Bolzano e Laives, destinata all'atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;

  7. 'gestore': soggetto incaricato dalla provincia della gestione totale dell'aeroporto, del coordinamento delle attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto, nonche' della gestione dei servizi di assistenza a terra;

  8. 'concessione': il provvedimento della provincia per l'affidamento della gestione;

  9. 'assessore alla mobilita': l'assessore o assessora competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

  10. 'servizi di linea': i servizi di trasporto aereo regolari con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di mobilita' da o verso la provincia di Bolzano;

  11. 'vettore aereo': qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio.

    Art. 3

    Rapporti cori organismi statali 1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attivita' di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

    Art. 4

    Compiti del gestore 1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'aeroporto. Questi:

  12. deve garantire la piena funzionalita' dell'aeroporto;

  13. e' responsabile della manutenzione e di ogni intervento relativo ad opere edili o di genio civile;

  14. e' responsabile della sicurezza, che assicura mediante l'attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri o l'intrusione di terzi;

  15. ...

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