N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2009

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione.

Vista l'istanza di esdebitazione ex artt. 142 sgg. l. fall.

presentata il 3 dicembre 2008 da Zeppa Maura, gia' dichiarata fallita da questo tribunale in qualita' di socia illimitatamente responsabile della Filtrox di Zeppa Maura & C. s.n.c. con sentenza n. 15/1993;

Rilevato che il fallimento e' stato chiuso con decreto 17 aprile 2002;

Rilevato che ai sensi degli artt. 19 e 22, comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, puo' essere pronunciata l'esdebitazione anche con riferimento a procedure fallimentari pendenti alla, data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (e cioe' al 16 luglio 2006);

che il Collegio solleva a questo punto d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 22, comma 4 del d.lgs.

12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo IX 'Della esdebitazione' del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni anche alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e del trattamento diseguale tra situazioni uguali;

che la questione e' rilevante alla luce delle seguenti considerazioni:

allo stato della legislazione, il tribunale dovrebbe definire la procedura dichiarando la inammissibilita' del ricorso per esdebitazione per non essere il fallimento della Zeppa pendente alla data del 16 luglio 2006;

il ricorso si appalesa per il resto ammissibile e, in particolare, e' stato depositato nel termine di un anno dalla entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, come previsto dall'art. 19, comma 2 del medesimo decreto;

ove la questione fosse dichiarata fondata, il tribunale potrebbe prendere in esame nel merito il ricorso;

dato che la inammissibilita' preclude l'esame del merito, la rilevanza della questione sussiste indipendentemente dalla fondatezza del ricorso della Zeppa;

solo per completezza, il Collegio rileva quindi allo stato che il ricorso della Zeppa sulla base di un vaglio deliberatorio non appare manifestamente infondato, dato che: a) si deve ritenere pacifico che abbia diritto alla esdebitazione non solo l'imprenditore individuale fallito come tale ma anche la persona fisica che sia fallita in quanto socio illimitatamente...

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