N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 19 giugno 2009 e recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2009.

La legge in esame e' illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

L'art. 12, comma 1, autorizza la spesa di € 37.000.000,00, al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita' e la fruibilita' per sostenerne gli scopi, con allocazione all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009.

Questa unita' previsionale di base serve per gli interventi di edilizia pubblica residenziale all'interno della funzione obiettivo 3.2.02 volta a potenziare le politiche, abitative; in tale UPB sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe' contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata.

La rubrica di tale capitolo recita testualmente: 'spese per gli interventi in conto capitale di edilizia agevolata, diretti al recupero del patrimonio di edilizia residenziale, al risanamento di parti comuni, ai programmi integrati, agli alloggi occupanti baracche, a particolari categorie sociali, agli alloggi in locazione, alla locazione proprieta' differita, agli alloggi da cedere in proprieta', all'adeguamento della legge n. 46/1990 (art. 3, legge n.

457/1978, art. 2, commi 1 e 2, legge n. 179/1992, art. 10, legge n.

493/1993 - punti 3.3.1a 3.3.5 della delibera CIPE del 16 marzo 1994 programma quadriennale 1992-1995)'.

La delibera CIPE, richiamata nella rubrica dell'articolo, in particolare per i punti da 3.3.1 a 3.3.5, non indica quale destinazione vincolata di risorse anche le strutture religiose neppure per la sola quota destinata all'abbattimento di barriere architettoniche.

Il comma 2 dell'art. 12, fa un elenco tassativo di tutti gli interventi che verranno realizzati e nessuno di questi fa riferimento ad edilizia pubblica residenziale.

Ai sensi del d.lgs. n. 76/2000, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la...

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