Sentenza nº 194 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione14 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 194

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promosso dal Tribunale ordinario di Potenza nel procedimento tra N. T. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 22 novembre 2013, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di N. T. e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Gioia Sacconi per N. T., Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 novembre 2013 (r.o. n. 345 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli), secondo cui «L’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio; agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità, ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue; b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione».

    1.1.– Il giudice rimettente riferisce in punto di fatto di essere investito di un giudizio concernente la domanda del ricorrente di «riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2013». Lo stesso giudice a quo precisa che il ricorrente aveva «rivestito la qualifica» di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro il 31 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e aveva tempestivamente richiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede amministrativa, sia l’indennità di disoccupazione ordinaria sia quella agricola.

    1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il Tribunale rimettente afferma anzitutto che, «applicando la normativa di settore», nel caso di specie il ricorrente non avrebbe diritto «ad alcuna indennità di disoccupazione».

    Quanto alle ragioni di tale affermazione, con riguardo, da un canto, all’indennità di disoccupazione agricola, il giudice a quo espone che l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, limita la prestazione previdenziale ai casi in cui il lavoratore dipendente abbia maturato «taluni requisiti nell’anno di richiesta dell’indennità», senza distinguere tra lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, e che, nel caso oggetto del giudizio principale, «il ricorrente per l’anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31.12.2012 e per l’anno 2013 vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi».

    Con riguardo, d’altro canto, all’indennità di disoccupazione ordinaria, il giudice a quo asserisce che, ancorché «la normativa vigente in materia» preveda invece la possibilità, in presenza di determinati requisiti personali e contributivi, di riconoscerla per i periodi di effettiva mancanza dell’attività lavorativa «anche nell’anno successivo all’ultimo per i quali [sic] vi sono i contributi», detta indennità, tuttavia, «non potrebbe spettare al ricorrente, in quanto essendo lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli maturati in concreto, se la sua prestazione fosse considerata non agricola».

    Il rimettente conclude sul punto affermando di ritenere «che in conseguenza della disciplina di settore […] dovrebbe rigettare il ricorso».

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale ordinario di Potenza afferma che il censurato art. 32, primo comma, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto due distinti profili, sia con l’art. 38, secondo comma, Cost.

    1.3.1.– Secondo il giudice a quo, l’art. 3 Cost. sarebbe leso, in primo luogo, perché la disposizione censurata, non distinguendo tra lavoratori agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo indeterminato, sottoporrebbe tali diverse situazioni a un trattamento irragionevolmente uguale, congruo per i primi, per i quali «vi è ontologicamente un’alternanza all’interno dello stesso anno di periodi lavorati e periodi non lavorati», ma non per i secondi, che «si trovano a veder lesionato il loro diritto al sostegno previdenziale, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento».

    1.3.2.– Lo stesso art. 3 Cost. sarebbe violato, in secondo luogo, per l’irragionevole deteriore trattamento previdenziale riservato dal censurato art. 32, primo comma, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto a quello previsto per la generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato.

    Secondo il rimettente, tale deteriore trattamento non avrebbe giustificazione alcuna, atteso che le menzionate categorie di lavoratori sarebbero «sostanzialmente omogenee» in quanto «partecipano dei medesimi elementi (rapporto di lavoro e tempo indeterminato) e sono esposte ai medesimi rischi di interruzione involontaria dell’impiego (in particolare il recesso datoriale)», distinguendosi solo per la natura dell’attività svolta. Non vi sarebbero quindi ragioni – sempre ad avviso del giudice a quo – «per concedere soltanto ad una categoria l’indennità di disoccupazione, laddove il dipendente appartenente all’altra categoria abbia maturato tutti i presupposti che la legge (D.L. n. 1827/1935 art. 73 e seg. e successive modificazioni) prevede per l’indennità di disoccupazione ordinaria».

    1.3.3.– Secondo il Tribunale rimettente, la disposizione impugnata contrasterebbe, infine, con l’art. 38, secondo comma, Cost., «nel momento in cui» impedisce al lavoratore dipendente agricolo a tempo indeterminato di «godere di un sostegno» quando involontariamente si trovi senza lavoro.

    L’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non prevedrebbe i «mezzi adeguati alle […] esigenze di vita» del detto lavoratore, ai quali fa riferimento l’invocato parametro costituzionale, in particolare, «laddove la cessazione del rapporto di lavoro intervenga in un periodo che annulla i presupposti per la concessione dell’indennità di disoccupazione agricola».

    Il Tribunale ordinario di Potenza afferma conclusivamente che «la non estensione della disciplina prevista per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria alle ipotesi di lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato conduce ad annullare il sostegno per il lavoratore involontariamente cessato dal lavoro».

  2. – Si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni fondate.

    Nel richiamare quanto esposto nell’ordinanza di rimessione, la parte costituita afferma anzitutto che l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, non dettando una disciplina differenziata delle diverse situazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato e dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, creerebbe «una non ragionevole disuguaglianza sostanziale tra cittadini davanti alla legge», violando sia l’art. 3 Cost. sia l’art. 38, secondo comma, Cost.; ciò in quanto, applicando detta disposizione, la parte costituita, essendo stata licenziata il 31 dicembre 2012, «avrebbe diritto a 0 (zero) giornate di disoccupazione».

    Sotto un secondo profilo, la difesa della parte costituita afferma che, poiché l’art. 38, secondo comma, Cost., «prefigura una sorta di nucleo minimo di tutela da riconoscersi universalmente» con riguardo a provvidenze destinate al sostentamento e alla salvaguardia di...

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