Sentenza nº 191 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione14 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 191

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi rispettivamente notificati il 26 febbraio-7 marzo, il 26-29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l’8 e il 10 marzo 2016 ed iscritti rispettivamente ai numeri 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio-7 marzo 2016, depositato il 4 marzo e iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2016, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 219, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», prospettando la violazione degli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità» e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474»); degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»; artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», e art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); degli artt. 99 e 100 dello statuto e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»); dell’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, «in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001», in tema di “tutela della salute” e “organizzazione”; degli artt. 116 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, «anche in relazione all’articolo 120 della Costituzione».

    1.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, dopo aver passato in rassegna le prerogative e le competenze che le spettano in considerazione dell’autonomia finanziaria attribuita dal Titolo VI dello statuto, ha illustrato, al punto d) del ricorso, le norme che formano oggetto di impugnazione, che riguardano: l’indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche, vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015); le limitazioni dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale (art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015); l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite la Consip spa o i soggetti aggregatori (art. 1, comma 512, primo periodo, della medesima legge), obbligo preordinato a garantire un risparmio di spesa (art. 1, comma 515), derogabile solo in ipotesi tassative (art. 1, comma 516) e sanzionato con la responsabilità disciplinare e per danno erariale (art. 1, comma 517); l’obbligo per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza o di Consip spa (art. 1, comma 548) e la responsabilità disciplinare e per danno erariale di chi vìoli tali prescrizioni (art. 1, comma 549); i limiti massimi dei compensi da corrispondere ad amministratori, dirigenti e dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni dello Stato (art. 1, comma 672), e l’obbligo di dare pubblicità al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali (art. 1, comma 675), obbligo che costituisce condizione per il pagamento del relativo compenso (art. 1, comma 676); la definizione dei criteri per determinare gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 e gli oneri che derivano dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale (art. 1, comma 469, secondo periodo), e al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 470); l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche che intendano acquistare beni o servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro, di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali (art. 1, comma 505); l’obbligo di procedere ad acquisti centralizzati, salvo che nell’ipotesi eccezionale di inidoneità del bene o del servizio oggetto di convenzione e previa valutazione dell’organo di vertice amministrativo, specificamente motivata e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (art. 1, comma 510).

    1.2.– La parte ricorrente argomenta che tali previsioni, ove siano applicate anche alle Province autonome, «interferiscono, in particolare, con le attribuzioni delle Province autonome in materia di organizzazione, anche del servizio sanitario (“ordinamento dei propri uffici e del relativo personale”, ai sensi dell’articolo 8, n. 1) St.); “igiene e sanità” ai sensi dell’articolo 9, n. 10) St.; corrispondenti funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 16 St.; “organizzazione” e “tutela della salute” ai sensi dell’articolo 117, commi quarto e terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001) e di autonomia finanziaria, anche in particolare nel settore sanitario (in particolare articoli 79, 80 e 81 dello Statuto di autonomia e, più in generale, Titolo VI dello stesso Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra le quali in particolare il d.lgs. n. 266/1992 e il d.lgs. n. 268/1992; articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994) e sono lesive delle stesse, anche con riferimento agli articoli 116 e 119 della Costituzione, nonché per violazione del principio di leale collaborazione, anche perché il legislatore non si è limitato ad enunciare norme di principio (cfr. Corte cost., sentenza n. 159/2008)».

    La Provincia autonoma di Bolzano soggiunge che deve essere «garantito il diritto all’uso della propria madrelingua, e ciò vale anche nell’ambito dell’acquisto di beni e di servizi» e prospetta, sotto tale profilo, «la violazione degli artt. 99 e 100 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 574/1988».

    1.3.– In vista dell’udienza, il 18 aprile 2017, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e ha ribadito le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.

    La Provincia autonoma di Bolzano osserva che le norme impugnate non sono state preventivamente concordate e si rivolgono anche alle Province autonome o comunque producono effetti indiretti nei loro confronti. Risulterebbe così vanificata la funzione della clausola di salvaguardia sancita dall’art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 e parrebbe ardua un’interpretazione adeguatrice suscettibile di rendere la disciplina compatibile con l’ordinamento statutario.

    Sarebbe la stessa difesa dello Stato a ricondurre le previsioni in esame ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, così confermando l’obbligo delle Province autonome di ottemperare alle prescrizioni della legge statale.

    La Provincia autonoma di Bolzano ribadisce che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono governati dal principio dell’accordo e dal “principio di consensualità”, che precludono ogni modificazione unilaterale ad opera dello Stato. Per contro, le norme impugnate inciderebbero arbitrariamente sull’autonomia organizzativa e di spesa della Provincia autonoma ricorrente.

    Quanto all’art. 1, commi 219 e 236, della legge n. 208 del 2015, la Provincia autonoma di Bolzano prospetta, per l’ipotesi in cui non trovi applicazione la...

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