Ordinanza nº 204 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017
Relatore | Daria de Pretis |
Data di Resoluzione | 14 Luglio 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 204
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n.16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28-30 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2016 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma l, e 6, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), per violazione degli artt. 32 e 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo della Costituzione;
che l’art. 4, comma 4, della legge regionale in esame stabilisce (nel testo vigente al momento del ricorso) che «[l]’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale medico, tecnico professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile»;
che il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che «[n]ell’ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l’Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l’Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro»;
che, infine, il comma 6 stabilisce che «[n]elle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l’Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all’espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018»;
che tali norme sono censurate perché, eccedendo le competenze regionali indicate nell’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., rientrando nella materia «ordinamento civile», e comunque, anche a volerle ricondurre alla materia «tutela della salute», si...
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