Sentenza nº 199 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione14 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 199

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, anche «in relazione al comma 1», del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania, nel procedimento vertente tra l’Agente di riscossione Equitalia Sud spa e A. E., con ordinanza del 6 maggio 2016, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. − La Commissione tributaria regionale della Campania, con ordinanza iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma, per divisato contrasto» con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, «nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell’ordinamento».

    1.1.− Il giudice rimettente espone che la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto un ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo ad un’autovettura inviatogli da Equitalia Sud spa per conto dell’Agenzia delle entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativamente a dieci cartelle di pagamento per tributi TARSU, IVA, IRPEF, IRAP ed altro dal 2005 al 2011, il tutto per un importo complessivo di euro 61.022,72. La parte ricorrente aveva dedotto l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel preavviso e la decadenza dal diritto a quelle esazioni tributarie, nonché la necessità di usare la detta auto per accompagnare il figlio minore portatore di grave handicap. L’Agenzia delle entrate di Napoli ed il Comune di Napoli si erano costituiti deducendo la loro estraneità alla lite, in quanto la notifica delle cartelle riguardava esclusivamente Equitalia Sud spa, e quest’ultima, costituitasi anch’essa, aveva contestato ogni avversa deduzione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo aveva annullato rilevando la mancata prova documentale della notifica delle cartelle ad esso prodromiche, pur rigettando la domanda di annullamento di queste ultime e quella di declaratoria di decadenza.

    Avverso tale sentenza – prosegue l’ordinanza di rimessione – aveva proposto appello Equitalia Sud spa, producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle e comunque sostenendo l’erroneità della decisione impugnata per inammissibilità e infondatezza della domanda di annullamento del preavviso di fermo, nonché per difetto di prova circa la dedotta necessità del contribuente di accompagnare con l’autovettura in oggetto il figlio minore portatore di handicap.

    1.2.− A parere del giudice rimettente − stante la rilevanza della questione, in quanto strettamente funzionale alla decisione sulla legittimità della produzione in appello della prova documentale della notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo in oggetto, pur se tale prova era nella disponibilità della parte producente già in primo grado − l’art...

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