Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», promosso dal Tribunale ordinario di Grosseto, con ordinanza del 26 settembre 2016, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 26 settembre 2016 (r.o. n. 277 del 2016) il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai consulenti di parte nominati dall’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

    1.1.– Il rimettente riferisce di essere stato chiamato – all’esito del giudizio di primo grado – a liquidare l’onorario e le spese sostenute dal consulente tecnico di parte nominato dalla difesa di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed espone le ragioni per le quali ritiene che le attività effettuate da tale consulente debbano essere liquidate secondo i criteri di cui all’art. 18 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), e della relativa tabella.

    Ciò premesso, illustra la disciplina vigente in materia e, in particolare, ricorda che l’art. 49 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente agli ausiliari del magistrato, individua i criteri di liquidazione in onorari «fissi, variabili e a tempo»; che il successivo art. 50 prevede che la loro misura sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento alle tariffe professionali esistenti; che, infine, l’art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l’adeguamento periodico (ogni tre anni) degli onorari in relazione alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

    Secondo il giudice a quo, tale disciplina è applicabile anche ai consulenti tecnici nominati dalla parte che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’onorario e le spese spettanti all’ausiliario del giudice e al consulente tecnico di parte – in caso di ammissione al patrocinio – siano liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento «secondo le norme del presente testo unico», dunque con rinvio anche a quelle di cui agli artt. 50 e seguenti.

    Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che tale disciplina sarà applicabile solo quando saranno approvate le tabelle di cui al ricordato art. 50, e che, nel frattempo, la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte sia regolata – in virtù di quanto previsto dagli artt. 275 e 296 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalle tabelle contenute nel d.m. 30 maggio 2002, le quali costituiscono un mero adeguamento, ai sensi dell’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), delle previgenti tabelle, elaborate ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Ne consegue – secondo il rimettente – che, per quanto concerne gli onorari fissi e variabili, è necessario fare riferimento al ricordato d.m. 30 maggio 2002 e, quanto agli onorari a tempo, all’art. 4 della legge n. 319 del 1980, come aggiornato dal medesimo decreto ministeriale.

    Il giudice a quo ricorda, infine, che l’onorario del consulente di parte così determinato è soggetto, ai sensi dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla legge n. 147 del 2013, alla riduzione di un terzo. Osserva, infatti, che la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2015, con cui è stata dichiarata la «parziale illegittimità costituzionale» del ricordato art. 106-bis, nella parte in cui non esclude la diminuzione di un terzo per i compensi dell’ausiliario del magistrato in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate, è specificamente riferita alle sole liquidazioni degli onorari dell’ausiliario del giudice, e non degli altri soggetti indicati dalla disposizione, tra i quali i consulenti tecnici di parte.

    1.2.– Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza appena citata, avrebbe individuato...

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