Sentenza nº 182 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 182

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, promosso dalla Regione Puglia, con ricorso notificato il 4-5 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2016 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 7 ottobre 2016 e iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2016, la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151.

  2. – Secondo la ricorrente, la disposizione censurata, nel dettare le modalità di modifica o di integrazione del «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria», adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, avrebbe escluso il coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante. Tale esclusione comporterebbe violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

    2.1.– La disposizione opererebbe, secondo la Regione, in un ambito caratterizzato da un intreccio di materie: la materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.); la materia «tutela della salute», affidata alla competenza concorrente di Stato e Regione (art. 117, terzo comma, Cost.); e la materia “attività produttiva”, ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera della potestà residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Secondo la giurisprudenza costituzionale, quando una disposizione legislativa interviene su un intreccio di materie e non sia possibile individuare quella prevalente, lo Stato può adottare la menzionata disposizione purché nel rispetto del principio di leale collaborazione e con la previsione di adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata (fra le tante, sono richiamate le sentenze n. 39 del 2013 e n. 62 del 2005). L’aver affidato da parte della disposizione ora censurata la funzione amministrativa di modificare o integrare il predetto Piano al solo organo statale si porrebbe, secondo la ricorrente, in palese violazione degli invocati parametri costituzionali.

    La violazione sussisterebbe, secondo la Regione, anche qualora si ritenesse la disposizione censurata incidente sulla sola materia dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato: secondo la giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 232 del 2009 e n. 88 del 2003), anche in tali casi, quando la legge statale «determin[a] una “forte incidenza” su funzioni di competenza regionale, le attività amministrative attuative di detta legge de[vono] essere disciplinate nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con la Regione interessata».

    2.2.– Il mancato coinvolgimento della Regione interessata contrasterebbe con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, sin dalla sentenza n. 303 del 2003, si è affermato che il principio di sussidiarietà esige «che – quando per ragioni di esercizio unitario sia necessario attribuirle [la funzione amministrativa] a un livello “superiore” – il livello “inferiore” sia messo in condizioni di collaborare con l’esercizio della funzione medesima in un modo tale, ovviamente, da non pregiudicarne la funzionalità».

    2.3.– La disposizione censurata sarebbe altresì in violazione, secondo la ricorrente, dell’art. 3 Cost., non ponendo essa una disciplina generale e astratta riguardante la modifica e le integrazioni di tutti i Piani delle misure e delle attività di cui all’art. 1 del d.l. n. 61 del 2013, bensì una disciplina concernente la modifica del contenuto di uno specifico atto amministrativo (il d.P.C.m. 14 marzo 2014) e riguardante uno specifico stabilimento industriale (l’impianto siderurgico ILVA di Taranto). Il differente trattamento tra la procedura per le modifiche o le integrazioni al Piano concernente lo stabilimento ILVA di Taranto e quella prevista, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 61 del 2013, per tutti gli altri Piani determinerebbe, ad avviso della ricorrente, una discriminazione irragionevole, ridondando tale irragionevolezza sulla violazione delle competenze regionali.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e costituitosi con atto depositato l’11 novembre 2016, chiede che la questione promossa dalla Regione Puglia sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

    3.1.– Una prima eccezione di inammissibilità consisterebbe nel rilievo che l’esclusione del parere regionale, ai fini della proposta di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al d.P.C.m. del 14 marzo 2014, è avvenuta, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, ad opera non della disposizione impugnata, bensì dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13: quest’ultimo, infatti, nel disporre le procedure di modifica del Piano, richiama i soli commi 5 e 9 dell’art. 1 del d.l. n. 61 del 2013, ove compatibili, escludendo dunque esplicitamente il comma 7 e ogni riferimento al previo parere non vincolante della Regione. L’attuale questione di...

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