DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 52 - Legge regionale n. 12/2007, articolo 15, comma 4. «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalita' per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'art. 15 la concessione di contributi da parte dell'amministrazione regionale per la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l'autonoma capacita' ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale;

Richiamato il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n.

12/2007, il quale demanda a regolamento regionale, sentito il forum regionale dei giovani, la disciplina della composizione della commissione giudicatrice dei progetti, gli indirizzi di priorita', i requisiti di ammissibilita' dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo, i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonche' le modalita' di finanziamento dei progetti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), per l'anno 2008, nelle more della costituzione del forum regionale dei giovani previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007, si e' provveduto al finanziamento degli interventi di sostegno di progetti per i giovani, in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 15, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di attuazione previsti per le medesime finalita' dalle norme regolamentari di cui al proprio decreto 8 settembre 2005, n.

0292/Pres., (regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella societa' ai sensi dell'art. 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1);

Considerato che per l'anno 2009 manca la disciplina regolamentare di riferimento prevista dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 per la concessione dei contributi per progetti in favore dei giovani, anche in quanto la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 30/2007 ha cessato di avere validita' al 31 dicembre 2008;

Rilevato che per la concreta impossibilita' di applicare la normativa prevista in modo impreciso dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007, la composizione e il funzionamento del forum regionale dei giovani sono stati modificati dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), prevedendo, in particolare, quali componenti, i presidenti dei forum provinciali, quattro rappresentanti dei forum locali nominati dai presidenti dei forum locali, i rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali regionali, i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in consiglio regionale;

Preso atto che il forum regionale dei giovani non risulta ad oggi istituito in quanto i forum provinciali e locali non sono stati a loro volta costituiti, per una diffusa inerzia dovuta anche alla gia' richiamata impossibilita' concreta di applicare la normativa prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007;

Considerato che le procedure per le nomine nell'ambito dei forum provinciali e locali, di competenza degli enti locali, indispensabili per ottenere le designazioni per il forum regionale, non sono state ancora avviate per le motivazioni sopra ricordate e che, comunque, i tempi tecnici per le nomine comporteranno un impegno di alcuni mesi dal loro avvio, non ancora determinato;

Rilevato che il parere del forum regionale dei giovani e' previsto come non vincolante per l'adozione di regolamenti quale quello allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, di conseguenza, di procedere all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n.

12/2007, pur in assenza del parere del forum regionale dei giovani, attualmente e prossimamente impossibile da ottenere, e cio' per garantire continuita' all'azione amministrativa, certezze per i richiedenti i contributi e legittimita' alle procedure connesse alla concessione e erogazione degli stessi, nella considerazione che in ogni caso non vengono lesi diritti soggettivi ne' interessi legittimi di terzi;

Dato atto che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita' e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero' gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, in quanto la competenza in materia e' stata delegata dal presidente della giunta all'assessore regionale al lavoro, universita' e ricerca e che con la stessa decorrenza e' stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del...

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