DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 6 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione piemonte n. 25 del 25 giugno 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22 giugno 2009;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunita' locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2

Circolazione delle unita' di navigazione 1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita' da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in servizio di trasporto pubblico.

  1. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto.

  2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina.

  3. Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita' non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).

  4. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100.

  5. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

  6. Ai residenti dell'Isola di S. Giulio e' consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km/h ) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita' previsti all'art. 3, comma 2.

    Art. 3

    Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione 1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 3, e' obbligo dei conducenti delle unita' di navigazione regolare la velocita' in modo la non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'.

  7. In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h ) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h ) nelle notturne, fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico di linea nonche' le unita' in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla competente autorita'.

  8. La velocita' dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.

    Art. 4

    Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unita' di vigilanza, soccorso nonche' unita' operative appositamente autorizzate dalla competente autorita'.

  9. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non si applicano, alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unita', di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'.

  10. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unita' in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.

    Art. 5

    Segnalazione dello specchio d'acqua 1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.

    Art. 6

    Norme di comportamento in navigazione 1. Il conduttore deve regolare la velocita' del natante in modo da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni.

  11. I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericoli di collisione.

  12. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita':

    1. unita' adibite al servizio pubblico di linea;

    2. unita' addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;

    3. unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.

  13. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 50 metri dalle unita' adibite al pubblico servizio di linea e dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.

  14. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonche' ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.

  15. E' vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unita' trainanti sciatori nautici.

  16. E' vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

    Art. 7

    Sci nautico 1. L'esercizio dello sci nautico puo' essere effettuato:

    1. per conto proprio;

    2. per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

    3. dalle scuole di sci nautico, societa' sportive ed altri sodalizi nautici.

  17. E' vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso.

  18. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unita' noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

    1. la pratica dello sci nautico e' consentita dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole;

    2. i conduttori delle unita' sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

    3. sulle unita', oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, puo' essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

    4. la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche' entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla costa;

    5. durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

    6. le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

    7. la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve...

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