DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2009, n. 49 - Legge regionale n. 2/2000, art. 5, commi 51, 52 e 53. Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2000)', ed in particolare l'art. 5, commi 51, 52 e 53;

Richiamato il comma 51 dell'art. 5 della legge regionale n.

2/2000, il quale, come da ultima integrazione, dispone che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al 'Collegio Don Bosco' e all'istituto 'Vendramini' di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonche' all'istituto salesiano Bearzi, all'istituto Bertoni, all'istituto Renati e all'istituto Tomadini di Udine, nonche' all'istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 titolata 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso', il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art. 5 della menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai criteri e alle modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione degli incentivi in parola;

Richiamato l'art. 7, comma 29 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 51, della legge regionale n.

2/2000, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste;

Visto il testo regolamentare allegato, predisposto dal servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, diramato ai sensi della circolare n. 4/2001;

Considerato che, in sede di diramazione, sono emerse alcune considerazioni...

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