LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Principi 1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della liberta' individuale e dell'integrazione sociale, nonche' il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresi' l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.

  1. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita' di genere, etnia, scelte civili e religiose.

  2. La Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarieta' previsto dall'art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati.

  3. La Regione, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresi' la funzione delle associazioni dei genitori all'interno del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identita' individuali.

    Art. 2

    Sistema educativo regionale 1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.

  4. Ai fini della presente legge, il 'Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento' (di seguito sistema educativo regionale) e' costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunita' educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, nonche' gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

  5. La Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

    Art. 3

    Finalita' 1. La Regione, in conformita' alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l'obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalita':

    1. sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinche' ogni singola persona possa trovare nel sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione;

    2. facilitare l'accesso al sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning);

    3. favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilita' e degli scambi a livello europeo;

    4. promuovere standard di qualita' dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalita' di erogazione dell'offerta;

    5. favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;

    6. agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attivita' lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilita' particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalita' e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro;

    7. supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del sistema educativo regionale.

      Art. 4

      Soggetti del sistema educativo regionale 1. Sono soggetti attivi del sistema educativo regionale, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza:

    8. la Regione, titolare delle funzioni di cui all'art. 5;

    9. le province, che svolgono le funzioni di cui all'art. 6;

    10. i comuni, che svolgono le funzioni di. cui all'art. 7;

    11. le istituzioni scolastiche autonome (ISA);

    12. gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall'art. 75;

    13. la comunita' scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e dagli operatori del sistema educativo regionale e dalle famiglie.

      Art. 5

      Funzioni della Regione 1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

    14. programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;

    15. definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, del sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione;

    16. suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;

    17. definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art.

      117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonche' delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;

    18. promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'universita' e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;

    19. attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonche' promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualita' per le ISA e gli organismi formativi accreditati;

    20. adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;

    21. promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i comuni e le province nella programmazione dell'edilizia scolastica;

    22. collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;

    23. coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonche' delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze;

    24. definizione, attraverso il piano regionale di cui all'art. 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'art. 17;

    25. sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;

    26. definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarieta' tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.

      Art. 6

      Funzioni delle province 1. Le province sono titolari delle funzioni conferite dalla normativa statale vigente in materia scolastica, in particolare in relazione alla scuola secondaria superiore, nonche' delle funzioni conferite dalla presente legge in materia di formazione professionale, orientamento e politiche per il lavoro, sulla base delle indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.

  6. Le province, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

    1. concorrono con la Regione agli atti di programmazione e di indirizzo relativi alla formazione professionale e sono titolari delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attivita' formative ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione;

    2. coordinano e promuovono interventi di formazione e educazione non formale, secondo le linee programmatiche regionali;

    3. approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'art...

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