DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2009, n. 54 - Modifiche al regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta' in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del presidente della Regione n. 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficolta';

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della citata legge regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalita' applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilita' ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004;

Visto il 'Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta' in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18' emanato con proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato regolamento;

Visto il comma 4 dell'art. 2 (requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale '4.

Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attivita' ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento';

Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della Commissione europea inerente gli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' dispone, fra l'altro, che 'In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attivita' nel settore interessato';

Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo nuovamente iniziato ex novo l'attivita' ai soli 'fini fiscali' da meno di tre anni, dimostrino comunque continuita' nell'effettiva e materiale conduzione dell'attivita' d'impresa nel settore interessato da almeno tre anni;

Visto il comma 3 dell'art. 10 (commissione tecnica di valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale '3. La commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione proponendone l'eventuale finanziamento al competente servizio...

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