DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 7 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22 giugno 2009;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunita' locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2

Circolazione delle unita' di navigazione 1. E' vietata la navigazione alle unita' a motore dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 21 alle ore 7 nel restante periodo dell'anno.

  1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica nonche' alle unita' a motore delle scuole veliche durante l'attivita' didattica. Le unita' a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina.

  2. Alle ulteriori unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 2, ad una velocita' non superiore ai 4 km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorita'.

  3. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocita' delle unita' di navigazione non puo' superare il limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa).

  4. E' fatto obbligo ai conducenti delle unita' di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita', tenendo conto della densita' del traffico, della visibilita' e dello stato del lago.

  5. E' vietata la navigazione alle unita' a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (Torino), nonche' entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

  6. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

  7. E' vietata la raccolta della flora acquatica.

  8. E' vietata la navigazione alle unita' mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonche' di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.

  9. E' vietata la navigazione alle unita' da competizione.

  10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:

    1. alle unita' in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonche' della Regione Piemonte;

    2. alle unita' operative appositamente autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti;

    3. alle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

    4. alle unita', autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

  11. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unita' di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.

  12. Alle unita' con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, e' ammesso il superamento della velocita' massima di 20 km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

    Art. 3

    Norme di comportamento in navigazione 1. Il conduttore deve regolare la velocita' del natante in modo da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni manovra in maniera da non generare confusioni.

  13. Tutte le unita' di navigazione che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non nonche' di osservare particolare prudenza in prossimita' degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

  14. A tutte le unita' di navigazione e' consentito l'attraversamento delle rotte delle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unita' stesse.

  15. E' vietato:

    1. ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonche' l'approdo ai pontili delle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

    2. ostacolare le unita' di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonche' le unita' o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell'art. 13;

    3. seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unita' trainanti sciatori nautici;

    4. seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unita' non a motore;

    5. e' vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;

    6. eseguire cambiamenti di rotta e di velocita' che possono creare pericoli di collisione.

      Art. 4

      Sci nautico e altri sport al traino 1. L'esercizio dello sci nautico puo' essere effettuato:

    7. per conto proprio;

    8. per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

    9. dalle scuole di sci nautico, societa' sportive ed altri sodalizi nautici.

  16. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unita' noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme:

    1. la pratica dello sci nautico e' consentita dalle ore 9 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;

    2. i conduttori delle unita' sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere...

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