Sentenza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 2017

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione12 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 166

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra N. B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell’11 marzo 2015, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Sergio Preden per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio civile – promosso da una lavoratrice contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per ottenere la riliquidazione della maturata pensione di anzianità, sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera in luogo di quella inferiore figurativamente rideterminata dall’Istituto, in rapporto alle aliquote contributive svizzere più basse di quelle italiane – la Corte di cassazione, adita su ricorso della pensionata N. B. avverso la sentenza d’appello favorevole all’INPS, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della norma, che la ricorrente lamentava violata, di cui all’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

    La norma denunciata – in dichiarata interpretazione dell’art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria) – prevede che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, «moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono».

    La Corte rimettente ricorda che la predetta disposizione è già stata oggetto di sindacato da parte di questa Corte, che, con la sentenza n. 172 del 2008, ha respinto i dubbi (sollevati dalla stessa Corte di cassazione) di contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; e, con la successiva sentenza n. 264 del 2012, ha respinto l’ulteriore censura (ancora una volta formulata da essa Corte di cassazione) di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ritenendo che, nella fattispecie, rispetto alla tutela dell’interesse sotteso al richiamato parametro europeo, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio 2011, in causa Maggio e altri c. Italia, specificatamente relativa al medesimo art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 (l’interesse, cioè, al giusto processo, per il profilo della non interferenza del corpo legislativo su giudizi in corso a fini di condizionamento del correlativo esito in favore dello Stato o di altro soggetto pubblico), «prevale quella degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata. In relazione alla quale sussistono, quindi, quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva». E ciò in quanto «gli effetti di detta disposizione ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e assicura[no] la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti e a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà...

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