Ordinanza nº 171 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 2017

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione12 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 171

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento tra Edilcave Liguria srl e la Città metropolitana di Genova, con ordinanza del 9 giugno 2016, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – inserito dall’art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 – nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

che il Tribunale rimettente è chiamato a decidere in ordine al ricorso avverso un’ordinanza-ingiunzione con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di 12.480 euro per violazione dell’art. 193, comma 1, e dell’art. 258, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare per avere effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando 48 formulari (tutti emessi tra il 15 dicembre 2010 ed il 2 febbraio 2011), contenenti dati inesatti, in quanto, a fronte della corretta indicazione del codice di recupero, era barrata la casella relativa all’attività di smaltimento;

che, dopo avere evidenziato l’infondatezza dell’unico motivo di doglianza formulato dalla società opponente, il Tribunale osserva che, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, la determinazione della sanzione andrebbe effettuata applicando la disciplina del cumulo materiale, ossia moltiplicando l’importo del minimo edittale per ciascuna delle violazioni contestate;

che la questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui la disposizione in esame limita l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, tale previsione, introdotta dalla legge n. 11 del 1986, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 688 del 1985, violerebbe l’art. 3, primo comma, Cost., determinando un’irrazionale disparità di trattamento tra chi commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi, invece, commetta illeciti amministrativi in altri ambiti;

che il Tribunale richiama gli argomenti già svolti dal Consiglio di Stato, prima sezione...

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