Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 2017

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione12 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 170

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dell’intero art. 38 del citato d.l. e dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 10 del medesimo art. 38, promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria con ricorsi notificati il 30 dicembre 2014, il 9-14 gennaio 2018 (tre ricorsi), il 9 gennaio 2015, il 12 gennaio 2015 e il 13 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 7, il 15 (tre ricorsi), il 16, il 21 (due ricorsi) gennaio 2015, ed iscritti ai nn. 2, 4, 5, 6, 10, 13 e 14 del registro ricorsi 2015; nonché dell’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia, con ricorsi notificati il 27 febbraio-4 marzo (due ricorsi), il 25 febbraio e il 27 febbraio-5 marzo 2015, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 6 marzo (due ricorsi) 2015 ed iscritti ai nn. 32, 35, 39 e 40 del registro ricorsi 2015.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong e quello, fuori termine, dell’Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria”;

udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesca Lalli per la Regione Abruzzo, Francesco Saverio Marini per le Regioni Marche e Puglia, Giovanni Guzzetta per la Regione Lombardia, Ezio Zanon, Luca Antonini ed Andrea Manzi per la Regione Veneto, Alba Di Lascio e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Graziano Pungì per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 7 gennaio 2015 (reg. ric. n. 2 del 2015) la Regione Abruzzo ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – nonché, specificamente, dei commi 1, 1-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 10 del medesimo articolo, in riferimento agli artt. 77, 117, primo e terzo comma, 118, primo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, nonché in relazione alla direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), recepita con decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi).

    Anzitutto, la ricorrente censura l’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in quanto contenuto in un atto normativo adottato in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

    Inoltre, sulla premessa che la disposizione sarebbe riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» in cui la Regione ha competenza legislativa concorrente, la ricorrente censura l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, secondo il quale «Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi […]».

    Secondo la Regione, la qualificazione delle citate attività come «di interesse strategico e […] di pubblica utilità, urgenti e indifferibili» sarebbe generica e priva di motivazione idonea ad attribuire tale status a priori ed in via generale ed astratta. Inoltre, la strategicità non corrisponderebbe al requisito di proporzionalità richiesto per la cosiddetta chiamata in sussidiarietà che la norma intenderebbe realizzare e determinerebbe l’applicazione, alle attività in considerazione, di una procedura semplificata ed accelerata di valutazione di impatto ambientale (VIA) che inibirebbe l’intervento della Regione nell’iter autorizzativo, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

    La ricorrente censura altresì il comma 1-bis – nella versione anteriore alla sostituzione operata dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» – del citato art. 38, secondo cui «Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1».

    La norma, incidendo in materie di competenza regionale concorrente (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; governo del territorio e tutela della salute), richiederebbe il coinvolgimento della Regione nell’adozione del piano attraverso la previsione di un’intesa in senso forte in seno alla Conferenza unificata. La mancanza di simile previsione determinerebbe la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

    La ricorrente impugna inoltre il successivo comma 4 del medesimo articolo, il quale dispone che «Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. […]».

    La norma determinerebbe un’avocazione allo Stato di funzioni di attuale titolarità regionale, in riferimento a procedimenti già in corso, correlata al mero decorso del tempo ed in assenza di coinvolgimento della regione, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

    La Regione censura altresì il successivo comma 5, secondo cui «Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico […]».

    La disposizione contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva 94/22/CE – recepita dal d.lgs. n. 625 del 1996 – in base alla quale i titoli abilitativi dovrebbero essere necessariamente due – il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione – anche per ragioni di tutela del diritto di proprietà.

    La ricorrente impugna anche il comma 6, secondo cui «Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato: a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse; c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»; il comma 6-bis, secondo cui «I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell’Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive...

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