Sentenza nº 161 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2017

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione11 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 161

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra la Cento Società Cooperativa e il Comune di Villasimius e altro, con ordinanza del 25 maggio 2015, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Cento Società Cooperativa;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato Carla Valentino per la Cento Società Cooperativa.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 25 maggio 2015, il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 32, della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento). La disposizione censurata prevede quanto segue: «[i]n deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona già convenzionati è consentito in tutto o in parte convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza realizzate o da realizzare, di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, in volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così realizzate siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale n. 3 del 2008 in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge ovvero che esse avvengano entro sessanta giorni all’entrata in vigore della presente legge. Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto».

    Il rimettente riferisce che il 10 aprile 1992 la Cento Società Cooperativa stipulava con il Comune di Villasimius una convenzione di lottizzazione, in attuazione della quale realizzava le residenze previste e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate in convenzione, ma non completava i servizi connessi alla residenza (comunque realizzati in misura superiore al 50%). Il 5 novembre 2011, la medesima società presentava al Comune di Villasimius istanza al fine di ottenere, ai sensi del citato art. 18, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2011, «l’autorizzazione unica per la realizzazione, nelle aree destinate a “servizi connessi”, e non ancora utilizzate, di un complesso residenziale».

    Il 18 maggio 2012 lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Villasimius rilasciava l’autorizzazione richiesta, consentendo quindi il cambio di destinazione d’uso da volumi destinati a «servizi connessi alla residenza» a volumi destinati a residenza. In seguito, però, con provvedimento 26 novembre 2012, n. 18100, il SUAP del Comune di Villasimius annullava d’ufficio l’autorizzazione del 18 maggio 2012.

    La società impugnava tale provvedimento davanti al TAR Sardegna, che respingeva il ricorso, osservando – stando a quanto riferisce il giudice a quo – che ogni modifica delle convenzioni di lottizzazione «deve necessariamente “passare” […] attraverso una valutazione della sua coerenza con l’interesse pubblico sotteso dallo strumento attuativo», e che l’art. 18, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2011 non esclude che la conversione delle volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza in volumetrie residenziali sia preceduta da una valutazione della sua corrispondenza all’interesse pubblico da parte del comune.

    La società cooperativa Cento proponeva appello contro questa sentenza. Nel giudizio d’appello si costituiva il Comune di Villasimius che, fra l’altro, eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2011, nel caso in cui si volesse ritenere la conversione delle volumetrie un atto dovuto in base a tale norma.

    Il Consiglio di Stato ritiene esistenti i presupposti per sollevare questione di costituzionalità con riferimento all’art. 18, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2011, «nella versione ratione temporis applicabile» (cioè, nel testo modificato dall’art. 21 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico»).

    Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che la norma regionale in questione «ha costituito la base per la pregressa autorizzazione alla “conversione” dei volumi da “servizi connessi alla residenza” in volumetrie residenziali,[…] nonché la base per il successivo annullamento d’ufficio, operato dal SUAP […] il quale, in forza di un’interpretazione diversa da quella precedentemente adottata, è giunto alla conclusione che la norma non è tale da privare il Comune di un apprezzamento discrezionale in relazione agli effetti, in concreto, della pretesa conversione». Il TAR ha recepito questa seconda interpretazione ma il Consiglio di Stato ritiene che «il tenore letterale della norma sia univoco nel consentire una deroga allo standard insediativo previsto dal decreto Floris», cioè, dal decreto assessorile 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), che, come riferisce il rimettente, ha fissato i volumi connessi alla residenza in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 (Norme in materia urbanistica - Abrogazione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10; integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30).

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato ritiene manifestamente infondate due questioni di costituzionalità sollevate dal Comune di Villasimius e, invece, non manifestamente infondata la censura basata sull’irragionevolezza della norma regionale. Il giudice a quo osserva che «il legislatore regionale è intervenuto su piani attuativi in regime di convenzionamento»; in particolare, la norma de qua avrebbe inciso sull’«obbligazione di realizzare “servizi connessi alla residenza” (punti di ristoro, studi professionali, ecc.) incombente sui lottizzanti, sostituendola con una obbligazione “facoltativa” di tutt’altro impatto urbanistico ed insediativo, senza al contempo imporre ai lottizzanti l’integrazione dei servizi pubblici che il maggior carico antropico sottende». In questo modo, la previsione regionale avrebbe «stravolto il sinallagma convenzionale, modificando il delicato equilibrio individuato in via astratta dalla legge urbanistica e concretamente fissato attraverso l’accordo, così ponendo i comuni, che hanno interesse a mantenere gli originari standard urbanistici e la qualità della pianificazione, nella condizione di doversi far carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria “sostituite” dal legislatore e del potenziamento dei servizi pubblici primari».

    La norma regionale avrebbe...

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