Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2017

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione21 Giugno 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 143

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 109 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi con ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Puglia, notificati il 29 febbraio 2016 ed il 29 febbraio-4 marzo 2016, depositati in cancelleria il 7 e l’8 marzo 2016 ed iscritti ai nn. 14 e 16 del registro ricorsi 2016.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 e depositato il 7 marzo 2016 (reg. ric. n. 14 del 2016), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117, primo comma, in relazione all’art. 33 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all’art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, e agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), al principio pattizio e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 1, commi 109 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Le disposizioni censurate prevedono che:

109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l’ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed è disposto l’utilizzo delle stesse per l’estensione dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l’entità dell’esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

.

2.– La parte ricorrente, in via preliminare, ricostruisce il contesto in cui le disposizioni impugnate si collocano, individuato nell’ambito dei fondi destinati al Piano di Azione Coesione (PAC). L’art. 1 della legge n. 208 del 2015, in particolare, prevede un monitoraggio e una ricognizione delle risorse non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati (comma 109) e, all’esito di tale ricognizione, una riallocazione delle risorse disponibili per destinarle al finanziamento dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con particolare riferimento all’impiego femminile (comma 110).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pertanto, ricostruisce il Piano di Azione Coesione quale strumento di programmazione avviato dal Governo italiano, d’intesa con la Commissione Europea, mediante l’accordo sottoscritto il 7 novembre 2011, per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e per recuperare i ritardi nell’uso di detti fondi strutturali. Il Piano definisce un’azione di cooperazione rafforzata tra le autorità europee, il Governo e le amministrazioni e prevede la costituzione di un “Gruppo di azione” con il compito di seguire i Piani di Azione Coesione, quale modalità di cooperazione rafforzata tra lo Stato membro e la Commissione europea.

Per assicurare il pieno e tempestivo utilizzo dei fondi PAC, l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto che il Gruppo di azione proceda periodicamente, in collaborazione con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano che si rendessero necessarie a seguito dell’attività di monitoraggio, anche mediante eventuali riprogrammazioni.

Sulla base di tali regole generali, nel 2012, la stessa Regione ricorrente ha concordato con il Governo l’adesione al Piano di Azione Coesione, confermata dal Presidente della Regione con nota del 7 dicembre 2012.

In seguito, la Commissione europea, in data 14 giugno 2013, ha acconsentito ad una modifica del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) a favore della riprogrammazione delle risorse per le iniziative del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE) sul programma esterno parallelo, richiedendo che la Regione procedesse ad un’unica notifica di modifica del POR FESR.

Il complesso degli interventi del Piano regionale è stato poi successivamente approvato dalla Giunta regionale con delibera del 21 marzo 2014, n. 515, con l’impegno finanziario di oltre 67 milioni di euro, derivanti dalla riduzione della quota nazionale del Fondo di rotazione del Programma «POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli-Venezia Giulia».

Nella ricostruzione regionale, il Piano in parte proseguirebbe iniziative già avviate nel quadro del POR FESR, in parte finanzierebbe iniziative nuove, prevedendo diverse “azioni”, ciascuna destinata al perseguimento di importanti obiettivi di politica sociale.

La difesa regionale sottolinea come il finanziamento del Piano sia già stato una prima volta ridotto dal legislatore statale. Precisamente, l’art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dall’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, ha previsto una “riprogrammazione” delle risorse del Fondo di rotazione, già destinate agli interventi del PAC, che dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze risultassero non ancora impegnate.

La parte ricorrente pone in evidenza, dunque, la nuova riprogrammazione dei fondi realizzata dalle disposizioni impugnate, che sarebbe preordinata alla revoca di fondi gestiti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per gli interventi previsti dal PAC nelle materie di sua competenza. Precisamente, la riduzione delle risorse del PAC sarebbe prevista dal comma 110 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, ma gli stessi obblighi di comunicazione e il relativo monitoraggio di cui al comma l09 sarebbero funzionali all’operazione di cui al comma successivo, ponendosi in posizione accessoria e servente rispetto al comma 110.

Le disposizioni impugnate, dunque, sarebbero collegate e nel loro insieme lesive delle competenze della Regione e, quindi, illegittime.

2.1.– In primo luogo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione dell’autonomia finanziaria garantita dagli artt. 48, 49 e 50 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia e dall’art. 119 Cost., la violazione del principio pattizio, e, in subordine, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma Cost.

Il PAC, infatti, frutto di uno specifico accordo tra il Governo e la Regione, costituirebbe una forma di finanziamento regionale, pienamente rientrante nel quadro previsto dagli artt. 48, 49 e 50 dello statuto di autonomia e dall’art. 119 Cost...

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