Sentenza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2017

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione07 Giugno 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 135

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l’8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con il ricorso in epigrafe, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, tra queste, del comma 26 dell’art. 1, prevedente che, per il 2016, «[a]l fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica», sia «sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015».

    La norma censurata violerebbe, secondo la ricorrente, gli artt. 3, 5, 32, 97, 117 terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, poiché, a fronte della imposizione (recata dal comma 723 dello stesso art. 1 della legge n. 208 del 2015) di «un pareggio contabile di bilancio», con sanzioni conseguenti al mancato raggiungimento (come il divieto dell’indebitamento per la spesa di investimento), in modo palesemente irragionevole, da un lato, «impedisce uno sforzo fiscale» e, dall’altro, «lo impone», in quanto «incrementa i LEA» e «decrementa il finanziamento statale» (commi 553, 555 e 574 dell’art. 1 della stessa legge n. 208 del 2015), cosicché il mancato conseguimento dell’imposto pareggio contabile di bilancio «potrebbe trovare direttamente causa nel blocco dell’autonomia fiscale regionale, che appunto preclude alle Regioni la possibilità di pareggiare il bilancio attraverso un proprio sforzo fiscale».

  2. − Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere in esso solo richiamati «i parametri costituzionali che si presumono violati, senza esporre in che modo essi risultino incisi». E, in subordine, ha concluso per la sua infondatezza nel...

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