DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 30 - Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 40, comma 13, che conferisce alla regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare:

  1. l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;

  2. l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;

  3. l'esercizio dell'attivita' disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;

  4. la tenuta dell'elenco dei Dirigenti venatori;

  5. la tenuta del registro dei cacciatori della regione;

  6. la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29;

  7. la gestione diretta dei distretti venatori e delle associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.

6/2008;

Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2009, n. 125;

Decreta:

  1. E' emanato il testo del 'Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' veneatoria) e, in particolare:

  1. l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;

  2. l'adozione del provvedimenti di decadenza dei direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;

  3. la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei dirigenti venatori;

  4. la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;

  5. la gestione, in via sostitutiva, dei direttori venatori e delle associazioni delle riserve di caccianei casi di cuiall'art. 20, cooma 2,e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.

    6/2008.

    Art. 2.

    Definizione 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

  6. annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dal 1° aprile di un annoal 31 marzo dell'anno successivo;

  7. stagione venatoria: il periodo dell'annata venatoria compreso tra il 15 maggio e il 31 gennaio dell'anno successivo, differenziato per specie difauna cacciabile, in cui si puo' edercitare l'attivita' venatoria.

    Capo II Disposizioni per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia Art. 3.

    Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia 1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato servizio competente, in conformita' al modello di cui all'allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima riserva di caccia di ammissione.

    1. I cacciatori ammessi a una riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio competente in conformita' al modello di cui all'allegato B del presente regolamento.

    Art. 4.

    Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia 1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

  8. residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

  9. residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

  10. agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993 che chiedono il trasferimento dalla riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

  11. residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

  12. residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una riserva di caccia;

  13. residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una riserva di caccia;

  14. residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel comune sul cui territorio...

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