DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 30 - Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 40, comma 13, che conferisce alla regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare:
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l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;
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l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;
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l'esercizio dell'attivita' disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
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la tenuta dell'elenco dei Dirigenti venatori;
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la tenuta del registro dei cacciatori della regione;
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la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29;
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la gestione diretta dei distretti venatori e delle associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.
6/2008;
Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto di autonomia;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2009, n. 125;
Decreta:
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E' emanato il testo del 'Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).
Capo I Disposizioni generali Art. 1.
F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' veneatoria) e, in particolare:
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l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;
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l'adozione del provvedimenti di decadenza dei direttori delle riserve di caccia e dei cacciatori;
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la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei dirigenti venatori;
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la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;
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la gestione, in via sostitutiva, dei direttori venatori e delle associazioni delle riserve di caccianei casi di cuiall'art. 20, cooma 2,e all'art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.
6/2008.
Art. 2.
Definizione 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
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annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dal 1° aprile di un annoal 31 marzo dell'anno successivo;
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stagione venatoria: il periodo dell'annata venatoria compreso tra il 15 maggio e il 31 gennaio dell'anno successivo, differenziato per specie difauna cacciabile, in cui si puo' edercitare l'attivita' venatoria.
Capo II Disposizioni per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia Art. 3.
Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia 1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato servizio competente, in conformita' al modello di cui all'allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima riserva di caccia di ammissione.
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I cacciatori ammessi a una riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al servizio competente in conformita' al modello di cui all'allegato B del presente regolamento.
Art. 4.
Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia 1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:
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residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una riserva di caccia;
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residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una riserva di caccia;
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agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993 che chiedono il trasferimento dalla riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;
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residenti da almeno cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
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residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una riserva di caccia;
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residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una riserva di caccia;
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residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel comune sul cui territorio...
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