LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12 - Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Personale dedicato alla ricerca 1. Il personale dedicato alla ricerca in attivita' presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e' assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

Ulteriori modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007, gia' sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e' sostituito dal seguente:

'1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalita' previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:

  1. assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:

    1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31 dicembre 2008;

    2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008;

  2. gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure gia' definite ai sensi del predetto comma;

  3. assunto con tipologie contrattuali di lavoro...

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