DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 5 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22 giugno 2009;

Emana il presente regolamento Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunita' locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2

Circolazione delle unita' di navigazione 1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare di linea alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina.

  1. Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita' non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).

  2. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita' diurna e notturna delle unita' di navigazione non puo' superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unita' esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocita' notturna massima consentita e' di 14 km/h (7 nodi circa).

  3. E' comunque fatto obbligo ai conducenti delle unita' di navigazione di regolare la velocita' del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita', tenendo conto della densita' del traffico, della visibilita' e dello stato del lago.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

    1. alle unita' adibite in operazioni di soccorso, alle unita' in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni e della Regione;

    2. alle unita' con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dalle competenti autorita';

    3. alle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

    4. alle unita' adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

  5. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unita' da competizione autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 1, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, e' ammesso il superamento della velocita' massima di 45 km/h (25 nodi circa).

  6. E' vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato tra l'Isola di San Giovanni e l'antistante costa, in localita' Pallanza, in Comune di Verbania.

  7. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unita' aventi luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo interessato, le unita' in servizio pubblico non di linea limitatamente all'accesso alle strutture ricettivo turistiche; tali unita' devono accedervi ad una velocita' non superiore a 5 km/h (3 nodi circa), nonche' le unita' di cui al comma 5, lettere a) e d).

    Art. 3

    Norme di comportamento in navigazione 1. Tutte le unita' che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unita' in servizio pubblico di linea nonche' di osservare particolare prudenza in prossimita' degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate a specifiche attivita' (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

  8. A tutte le unita' di navigazione e' consentito l'attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unita' stesse.

  9. E' vietato:

    1. ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonche' l'approdo ai pontili delle unita' in servizio pubblico di linea e non;

    2. ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale nonche' le unita' o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate;

    3. seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unita' trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le unita' svolgenti attivita' di traino di paracadute ascensionale o che effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;

    4. accedere con qualsiasi unita' nelle zone riservate alla balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dalle competenti autorita' e in quelle occupate da canneti.

    5. l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo libero da diporto sportivo;

    6. avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

  10. Non e' consentita la navigazione ad unita' da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17.

  11. 1 divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine o agli organi di vigilanza nonche' in caso di manifestazioni autorizzate.

    Art. 4

    Servizio di trasporto pubblico di linea 1. Le unita' di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unita' di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all'esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unita' di linea che manovrano per l'uscita dal porto.

  12. Le unita' di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

  13. L'arrivo e la partenza dai porti delle unita' di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

    Art. 5

    Sci nautico 1. L'esercizio dello sci nautico puo' essere effettuato:

    1. per conto proprio;

    2. per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al pubblico;

    3. dalle scuole di sci nautico, societa' sportive ed altri sodalizi nautici.

  14. E' vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola Bella e l'Isola Superiore e la riva antistante piu' prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

  15. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unita' noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

    1. la pratica dello sci nautico e' consentita dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

    2. i conduttori delle unita' sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

    3. sulle unita', oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, puo' essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

    4. la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche' entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla costa;

    5. durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

    6. le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

    7. la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

    8. gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

    9. la velocita' massima raggiungibile e' di 45 km/h (25 nodi circa);

    10. le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

    11. il conduttore deve avere con se' patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unita'.

  16. Le scuole di sci nautico, le societa' sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialita' 'discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita' e wakeboard' osservano le seguenti norme:

    1. all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, e' ammesso il superamento della velocita' massima di 45 km/h (25 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unita' riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialita'. Per la pratica dello sci nautico specialita' 'velocita' e' ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

    2. all'interno delle aree di cui alla lettera a)...

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