Ordinanza nº 129 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2017

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione26 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 129

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossi con ordinanza del 29 maggio 2014 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza del 7 luglio 2014 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma e con ordinanza del 23 novembre 2015 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente iscritte al n. 43 del registro ordinanze 2015 ed ai nn. 71 e 81 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2015 e nn. 15 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di Equitalia Centro spa, di Equitalia Sud spa (già Equitalia Gerit spa), di Equitalia Nord spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per Equitalia servizi di riscossione spa (quale società incorporante di Equitalia Centro spa, Equitalia Sud spa ed Equitalia Nord spa), e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una cartella di pagamento per tributi IVA nella parte relativa ai compensi di riscossione – con ordinanza del 29 maggio 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), «come modificato, da ultimo,» dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui addebita l’aggio in misura correlata al valore della lite;

che il giudice rimettente espone che la parte ricorrente ha proposto diversi motivi di impugnazione avverso una cartella di pagamento – legati alla presunta applicazione retroattiva della disciplina in esame nonché alla debenza delle somme a titolo di compensi per la riscossione in assenza di un’effettiva attività svolta dall’Agente della riscossione ed in assenza di una violazione da parte del contribuente (essendo le predette somme dovute anche in ipotesi di pagamento effettuato nei termini di legge) – e «in subordine» ha sollecitato la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che il giudice a quo, affermata la rilevanza della questione, ne sostiene la non manifesta infondatezza con riferimento ai predetti parametri costituzionali, posto che, in particolare, sarebbero violati;

− l’art. 3 Cost., in quanto ai contribuenti vengono imposti compensi di riscossione diversi a seconda dell’ambito territoriale di appartenenza;

− l’art. 53 Cost., in quanto sono previsti compensi non collegati ad alcuna capacità contributiva, con la conseguenza, da un lato, di privare i contribuenti del «diritto a dosare la propria contribuzione in base al reddito», e, dall’altro, di determinare una «diminuzione della […] fiducia nel sistema fiscale, percepito […] quale elemento esclusivamente ostacolante il libero esercizio delle arti e dei mestieri»;

− l’art. 97 Cost., «in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell’Agente della riscossione, violando in questo modo sia il principio amministrativistico dell’imparzialità e della trasparenza delle scelte della P.A. sia il principio di natura civilistica ed applicabile all’Equitalia Centro S.p.A., in quanto, appunto, soggetto privato della corrispettività delle prestazioni»;

che, con atto depositato il 21 aprile 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, affermando la mancanza di motivazione sulla rilevanza e sul nesso di pregiudizialità della prospettata questione di legittimità costituzionale, nonché la carente esposizione della fattispecie e del quadro normativo di riferimento; in secondo luogo, la sua non fondatezza, attesa la ragionevolezza dei criteri di determinazione dell’aggio, finalizzati non a remunerare le singole attività compiute dall’agente di riscossione ma a coprire i costi complessivi del servizio, nonché la ragionevolezza della correlazione dello stesso con l’importo del debito, tesa ad ovviare al rischio di gravare ingiustamente sui contribuenti il cui inadempimento è di minore entità;

che, con memoria depositata il 17 maggio 2016, è intervenuta Equitalia Centro spa, che in via preliminare eccepisce i seguenti profili di inammissibilità:

− difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza, mancando qualsiasi argomentazione sul punto;

− difetto assoluto di rilevanza, posto che il giudice rimettente sembrerebbe censurare l’art. 17, come risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), applicabile alle attività di riscossione relative ad iscrizioni a ruolo effettuate fino al 31 dicembre 2008, e cioè una norma – ai sensi della quale la misura dell’aggio era determinata da...

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