Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2017

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione26 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 121

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promossi con quattro ordinanze dell’8 ottobre 2015 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di P.G. R. ed altri e della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Giacomo Valla per P.G. R. ed altri e Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) – in base al quale «Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della L. 740/1970, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)» –, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Le predette ordinanze traggono origine da quattro distinti giudizi promossi, per mezzo di altrettanti ricorsi, da medici di guardia e infermieri presso alcuni istituti di pena pugliesi, svolgenti anche attività libero-professionale o ospedaliera (r.g. nn. 925 e 1044 del 2014), da dirigenti medici, da medici di base e da medici specialisti presso le aziende sanitarie locali (ASL), svolgenti servizio presso alcune case circondariali pugliesi (r.g. n. 926 del 2014) e da dirigenti medici in servizio presso la casa circondariale di Bari (r.g. n. 333 del 2014), al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 1076 del 2014 che impone a tutte le ASL pugliesi l’obbligo di rispettare, in conformità della disposizione regionale censurata, il tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro.

    1.1.− Ad avviso del giudice a quo, la norma regionale, fissando autoritativamente il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e comunitario, avrebbe illegittimamente invaso la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e contravvenuto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con conseguente lesione anche dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Il rimettente evidenzia che la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art...

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