Sentenza nº 125 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione26 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 125

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promossi dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi rispettivamente notificati il 9-14 gennaio 2015 ed il 9 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 15 ed il 16 gennaio 2015 ed iscritti ai nn. 5 e 9 del registro ricorsi 2015.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Alfonso Papa Malatesta per la Regione Puglia, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9-14 gennaio 2015 e depositato il successivo 15 gennaio (reg. ric. n. 5 del 2015), la Regione Puglia – previa deliberazione della Giunta regionale dell’8 gennaio 2015 – ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra le altre disposizioni, dell’art. 17-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento all’art. 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione.

    L’art. 17-bis della legge impugnata, che introduce il comma 1-sexies dell’art. 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», stabilisce che «[i]l Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

    Nel ricorso e nella successiva memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione ricorrente contesta, innanzitutto, che la disciplina in esame rientri nelle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «tutela della concorrenza».

    La Regione riporta l’orientamento di questa Corte, secondo il quale il titolo di competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., può essere evocato in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione (sentenza n. 232 del 2011).

    La disposizione in esame non individua una prestazione con le menzionate caratteristiche, ma disciplina le modalità di adozione e i contenuti del regolamento edilizio-tipo.

    La norma censurata non potrebbe, quindi, essere ascritta al menzionato titolo di competenza neanche in base alle decisioni di questa Corte che hanno ricondotto a detta materia la legislazione statale concernente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (sentenze n. 121 del 2014, n. 203 e n. 164 del 2012). In quei casi, difatti, lo Stato, nell’esercizio della propria competenza, ha fissato le modalità di svolgimento di “prestazioni amministrative” di cui beneficiano i cittadini che entrano in contatto con la pubblica amministrazione, mentre la norma impugnata regola un procedimento normativo e non riguarda prestazioni esigibili dai singoli individui. Alla luce di tali rilievi, la materia «livelli essenziali delle prestazioni», anche se riferita alla «tutela della concorrenza», risulterebbe evocata in modo inappropriato.

    L’intervento legislativo oggetto di censura atterrebbe, invece, alla materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio»: materia in relazione alla quale i principi fondamentali devono essere stabiliti con legge e non con regolamento.

    Ne deriva la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente è riservata alla legislazione dello Stato, nonché dell’art. 117, sesto comma, Cost., che stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva.

    La ricorrente ritiene che i principi fondamentali in materia di «governo del territorio», espressi negli accordi o nelle intese previste dalle disposizioni impugnate, per poter vincolare sia i legislatori regionali sia la potestà regolamentare locale, dovrebbero essere stabiliti con legge. L’art. 117, comma terzo, Cost., non impedisce allo Stato di imporre, su tutto il territorio nazionale, i contenuti di un “regolamento edilizio-tipo”, ma richiede che tale obiettivo sia raggiunto con la forma della legge. Nella memoria illustrativa, la ricorrente afferma che tale conclusione non può essere scalfita dall’intesa nel frattempo occorsa: l’esito positivo della concertazione in Conferenza unificata non genererebbe un affievolimento dell’interesse a ricorrere, con conseguente cessazione della materia del contendere.

    1.1.‒ Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

    L’Avvocatura ritiene, con riguardo all’impugnato art. 17-bis, che la previa acquisizione dell’accordo o dell’intesa con la Conferenza unificata risponderebbe adeguatamente all’esigenza di favorire uno scambio dialettico tra le istituzioni a vario titolo interessate alla materia, attraverso strumenti di collaborazione e concertazione di tipo cosiddetto “forte” dinanzi ad un intervento sussidiario dello Stato. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale sostiene che la disposizione impugnata risponde a un’esigenza di semplificazione e uniformità volta a impedire che le funzioni amministrative risultino eccessivamente gravose per gli amministrati. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia di SCIA, la difesa erariale sottolinea che il legislatore statale ha voluto dettare regole per il procedimento amministrativo valide per tutto il territorio nazionale, fornendo una “prestazione” a fronte di uno specifico diritto dei soggetti privati. In quanto finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica, la norma promuoverebbe anche la libera concorrenza tra gli operatori di settore.

  2. ‒ Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il...

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