Sentenza nº 126 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2017

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione26 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 126

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 luglio-2 agosto 2016, depositato in cancelleria il 2 agosto 2016 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica dell’11 aprile 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 luglio 2016, ricevuto il 2 agosto 2016 e depositato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità).

    1.1.– L’art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2016 ha sostituito il comma 1 dell’articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario), che detta disposizioni sul «tutorato» nell’ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale. L’art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2002, come sostituito, prevede quanto segue: «I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.».

    Ad avviso del ricorrente tale disposizione contrasterebbe con l’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), che a sua volta prevede quanto segue: «I tutori di cui all’articolo 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all’uopo istituito».

    Il ricorrente rileva ancora che secondo la norma provinciale, dunque, il ruolo di tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale potrebbe essere svolto da medici di medicina generale o da medici pediatri di libera scelta che siano convenzionati con il servizio sanitario da un numero di anni (sei) di poco superiore alla metà di quelli (dieci) previsti dalla norma statale.

    Il citato art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999, tuttavia, avrebbe natura di norma di principio, considerato che, da un lato, la durata del periodo di convenzionamento esprimerebbe il possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate allo svolgimento della funzione e che, dall’altro lato, i medici tutori sarebbero chiamati ad assolvere delicati compiti di tipo formativo e valutativo, previsti dai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 27, con ricadute sul giudizio di idoneità dei partecipanti al superamento delle varie fasi nelle quali si articolano i corsi.

    La norma impugnata eccederebbe pertanto la competenza legislativa provinciale concorrente in materia di «sanità e assistenza sanitaria», non rispettando i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e violando così il combinato disposto degli artt. 5 e 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Sarebbe violato anche l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che il ricorrente ritiene applicabile ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto la norma provinciale contrasterebbe con i principi fondamentali della materia «tutela della salute», espressi dall’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999.

    1.2.– L’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2016, ha sostituito il comma 1 dell’articolo 24 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), che detta disposizioni in tema di stipulazione di contratti a tempo determinato da parte del Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale.

    Il testo dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 2001, come sostituito, è il seguente: «Per l’espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo».

    Tale norma contrasterebbe, nel definire i requisiti per l’assegnazione degli incarichi, con l’art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che così dispone: «I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo».

    Il contrasto deriverebbe dalla mancata previsione, nella norma provinciale, dell’ulteriore requisito previsto dalla norma statale per il conferimento degli incarichi, consistente nella «esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali» o, in alternativa, nel conseguimento di «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro».

    Ad avviso del ricorrente, anche l’art. 15-septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbe natura di norma di principio della materia «tutela della salute», in quanto i requisiti in esso previsti sarebbero complessivamente preordinati a garantire il possesso in capo agli aspiranti della «particolare e comprovata qualificazione professionale» necessaria per lo svolgimento «di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico» in ambito sanitario.

    La norma impugnata, pertanto, eccederebbe a sua volta la competenza legislativa provinciale concorrente in materia di «sanità e assistenza sanitaria» prevista dal combinato disposto degli artt. 5 e 9, numero 10), dello statuto speciale, e violerebbe altresì l’art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con i principi fondamentali della materia «tutela della salute», la determinazione dei quali è riservata alla competenza concorrente dello Stato.

    1.3.– L’art. 17 della legge provinciale n. 10 del 2016 detta norme sulla «Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese» in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Il comma 3 così recita: «Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di...

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