Sentenza nº 118 da Constitutional Court (Italy), 22 Maggio 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 118

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-10 agosto 2015, depositato in cancelleria il 4 agosto 2015 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 3 agosto 2016, ricevuto il successivo 10 agosto e depositato il 4 agosto 2016 (reg. ric. n. 79 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    L’art. 4 impugnato inserisce un comma 6-sexies dopo il comma 6-quinquies dell’art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), recante l’istituzione della tassa automobilistica provinciale.

    Il comma 6-sexies esenta, a partire dal 1° gennaio 2015, dalla tassa automobilistica provinciale autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i venti e i trent’anni, di interesse storico o collezionistico e iscritti in appositi registri, purché non adibiti a uso professionale. Questi veicoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono invece assoggettati a una più favorevole «tassa di circolazione fissa annua».

    La norma impugnata si riferisce a beni che sono stati assoggettati alla tassa automobilistica dall’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», disposizione che ha abrogato l’esenzione precedentemente prevista, a talune condizioni, dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

    Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni a statuto ordinario, che, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), ne incamerano il gettito ma lo possono disciplinare solo entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

    La tassa automobilistica sarebbe perciò un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.

    Il ricorrente è consapevole che nella Provincia autonoma di Trento vige l’art. 73 dello statuto di autonomia, come modificato dall’art. 2, comma 107, lettera c), numeri 1) e 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», in base al quale «[l]e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri». Tuttavia tale disposizione non priverebbe la tassa automobilistica provinciale della sua natura di «tributo proprio derivato», il cui gettito è assegnato alla Provincia, ma...

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