Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 19 Maggio 2017

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione19 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 239, 240, lettere b) e c), e 241, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia con tre ricorsi notificati il 29 febbraio ed il 27 febbraio - 3 marzo 2016, depositati in cancelleria l’8 ed il 10 marzo 2016 e rispettivamente iscritti ai nn. 17, 18 e 19 del registro ricorsi 2016.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 aprile 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Stelio Mangiameli per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato l’8 marzo e iscritto al reg. ric. n. 17 del 2016 la Regione Veneto ha impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

    La disposizione censurata incide sull’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) – convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 – sopprimendo il richiamo ivi originariamente contenuto alle modalità previste dall’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la regione per il rilascio dell’autorizzazione per infrastrutture energetiche strategiche.

    Secondo la ricorrente, la soppressione operata dalla norma eliminerebbe un meccanismo procedimentale diretto ad assicurare il coinvolgimento della regione nell’ipotesi di difetto di intesa nel settore delle infrastrutture ed insediamenti energetici strategici e delle opere necessarie al trasporto, stoccaggio e trasferimento degli idrocarburi, rientrante nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    Ne conseguirebbe l’illegittimità della norma per violazione dei parametri costituzionali evocati.

  2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.

    Ad avviso del resistente, il mantenimento, nell’ambito dell’art, 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012, del residuo richiamo alle modalità di cui all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – nel tenore risultante a seguito della sentenza n. 179 del 2012 di questa Corte – consentirebbe di assicurare comunque il ruolo partecipativo della regione, prevedendo la reiterazione di trattative volte a superare le divergenze insorte con lo Stato nella ricerca dell’intesa imposta dal principio di leale collaborazione.

  3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la Regione Veneto rileva come nelle more del giudizio sia intervenuto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che, sostituendo gli artt. 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, avrebbe introdotto una tempistica dimezzata rispetto alla precedente per lo svolgimento delle trattative volte alla composizione delle divergenze tra Stato e regioni, depotenziando eccessivamente i meccanismi di coinvolgimento regionale.

    In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della questione, la ricorrente sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui modificano in termini più restrittivi la procedura di raggiungimento dell’intesa con le regioni.

    Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ricostruito le vicende normative e giurisprudenziali relative all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, ribadisce come, anche alla stregua delle sostituzioni operate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016, i meccanismi di coinvolgimento regionale nella ricerca dell’intesa risultino rispettosi del principio di leale collaborazione, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta o, comunque, infondatezza della stessa.

  4. – Con ricorso notificato il 27 febbraio, depositato il 10 marzo e iscritto al reg. ric. n. 18 del 2016, la Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, commi 239 e 240, lettere b) e c), della legge n. 208 del 2015 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo comma – in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) – secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost. nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

    4.1.– L’art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 sostituisce il secondo ed il terzo periodo dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) stabilendo che il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale «è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

    Ad avviso della ricorrente, la norma di dettaglio, prevalentemente riconducibile alla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto prorogherebbe l’efficacia di titoli abilitativi già rilasciati senza che sia intervenuta alcuna intesa in senso forte con la regione interessata, nonostante tale modalità di partecipazione sia imposta dall’attrazione in sussidiarietà realizzata nella fattispecie.

    La disposizione sarebbe dunque illegittima «nella parte in cui non prevede che i titoli abilitativi rilasciati siano fatti salvi, previa intesa con le Regioni poste in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere protette e dalla linea di costa».

    In secondo luogo, la proroga ex lege dei titoli abilitativi, realizzando una commistione tra legislazione ed amministrazione, precluderebbe una nuova ponderazione degli interessi coinvolti e l’esercizio del potere di autotutela, in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché, sotto un ulteriore profilo, con i già evocati parametri rappresentati dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. e dal principio di leale collaborazione, determinandosi in re ipsa l’estromissione della regione nonostante la proroga configuri, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, un nuovo provvedimento.

    La disposizione sarebbe pertanto illegittima anche «nella parte in cui non prevede che i titoli abilitativi già rilasciati possano sì essere oggetto di provvedimenti proroga, ma conformemente ai procedimenti previsti dalla legge n. 9 [del 1991]». Peraltro, ove si intendesse che la proroga debba comunque avvenire attraverso l’esperimento dei citati procedimenti, residuerebbe l’illegittimità derivante dalla mancata previsione dell’intesa con la regione.

    Inoltre, la legificazione della proroga dei titoli abilitativi determinerebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. Ciò in quanto la regione, nell’ambito della propria competenza in materia di energia, ben potrebbe dolersi della violazione degli interessi ambientali funzionalmente collegati all’esercizio di detta competenza e la proroga...

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