Ordinanza nº 112 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione12 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 112

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 19 giugno 2015 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2015.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso, notificato in data 12-17 giugno 2015, depositato il successivo 19 giugno e iscritto al registro ricorsi n. 68 del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239, della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 (e ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201);

che il ricorrente impugna l’art. 26, comma 1, della citata legge regionale, nella parte in cui stabilisce che «Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età […]», per violazione dell’art.117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe, ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie regionali, un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal legislatore statale all’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute;

che anche l’art. 33, comma 3, della medesima legge regionale è censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nella parte in cui prevede una composizione del collegio...

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