Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione12 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 111

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra A. C. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con ordinanza del 7 aprile 2016, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l’art. 11 Cost. in relazione all’art. 141 (recte: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)» – questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 24, comma 3 (recte: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), «nella misura in cui detto combinato disposto impone il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del 61° anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell’età di 66 anni e tre mesi/sette mesi».

    1.1.– Il Tribunale rimettente riferisce in punto di fatto che, con ricorso depositato il 7 maggio 2015, la ricorrente A. C., nata il 28 gennaio 1950, esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con incarico di funzionario bibliotecario e che, con provvedimento del 17 dicembre 2014, detto Ministero aveva disposto il suo collocamento a riposo dal 1° febbraio 2015, nonostante ella avesse diffidato l’amministrazione a trattenerla in servizio fino al raggiungimento dell’età di sessantasei anni e tre mesi; sosteneva che, non avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, alcuno dei requisiti per il pensionamento dei dipendenti pubblici, aveva diritto, a norma dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, a rimanere in servizio fino al compimento dell’età di sessantasei anni e tre mesi, come previsto, per tutti i dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012; chiedeva pertanto che fosse accertato il proprio diritto a essere trattenuta in servizio fino al raggiungimento dell’età di sessantasei anni e tre mesi e che, conseguentemente, il convenuto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fosse condannato a trattenerla in servizio e, per l’effetto, a reintegrarla nell’incarico di funzionario bibliotecario. Lo stesso rimettente riferisce altresì che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si era costituito in giudizio il 30 ottobre 2015, sostenendo che la ricorrente non rientrasse tra i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, giacché la stessa, alla data del 31 dicembre 2011, avendo trentatré anni e due mesi di contribuzione e avendo raggiunto il sessantunesimo anno di età, aveva già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità.

    1.2.– Il rimettente ricostruisce poi il complesso quadro normativo in cui le disposizioni censurate si inseriscono.

    1.2.1.– Il Tribunale ordinario di Roma espone anzitutto la normativa dettata, nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria e per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive di tale assicurazione, in tema di età e di requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

    Quanto all’età, l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), stabilisce che «Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata»; tabella che, come sostituta, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dalla tabella A allegata a tale legge, a decorrere dal 1° gennaio 2000, fissava l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia in 65 anni per gli uomini e in 60 anni per le donne. Quanto ai requisiti assicurativi e contributivi, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992 stabilisce che «Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti».

    Tale regime dell’assicurazione generale obbligatoria è stato esteso, dagli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 503 del 1992, anche alle forme di previdenza diverse da quella generale per i lavoratori subordinati privati e, quindi, anche alla previdenza dei dipendenti pubblici.

    1.2.2.– Il rimettente richiama poi l’art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, nel suo testo originario – secondo cui, «Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età» – osservando come tale disposizione non avesse modificato la disciplina del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto, per gli impiegati, dall’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza distinzione tra uomini e donne.

    1.2.3.– Il giudice a quo afferma quindi che le impiegate, fermo restando il loro collocamento a riposo al raggiungimento del detto limite massimo di sessantacinque anni di età, avevano la facoltà, purché avessero maturato anche i requisiti assicurativo e contributivo ventennali, di accedere, a domanda, al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età.

    1.2.4.– Tanto esposto, il Tribunale ordinario di Roma passa a esaminare la sentenza della Corte di giustizia 13 novembre 2008, in causa C-46/07, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, nonché le misure successivamente adottate dal legislatore al fine di adeguare l’ordinamento italiano a tale pronuncia.

    Il rimettente rammenta che la citata sentenza della Corte di giustizia aveva statuito che la normativa italiana in forza della quale i dipendenti pubblici avevano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse, a seconda che fossero uomini o donne, violava l’art. 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), secondo cui «Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore» (comma 1).

    Il giudice a quo ricorda quindi che, al dichiarato fine di attuare tale sentenza, l’art. 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con...

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