Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 11 Maggio 2017

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione11 Maggio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 105

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-14 giugno 2016, depositato in cancelleria il 16 giugno 2016 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 10-14 giugno 2016 e depositato il successivo 16 giugno (reg. ric. n. 31 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)».

    La legge regionale n. 7 del 2016 sostituisce interamente l’art. 1 della legge regionale n. 41 del 2014 con il seguente testo:

    1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2.

    2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.

    3. È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

    a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;

    b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;

    c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.

    .

  2. – Secondo la prospettazione della parte ricorrente, le disposizioni impugnate istituirebbero un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione provocata dal batterio della xylella fastidiosa o del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.), siano interessate dall’espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo. Tali zone, quindi, non potrebbero mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica. Nondimeno, la nuova formulazione dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014 reca, al comma 3, una deroga al divieto introdotto dai commi 1 e 2, escludendo da tale divieto «la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA)». Inoltre, l’opera autorizzata deve avere un livello di progettazione esecutiva ed essere immediatamente cantierabile, coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale. Da ultimo, è necessario che siano state adempiute tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento di VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti.

    La disposizione in esame, quindi, presenterebbe una decisa discontinuità con la precedente formulazione dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, ove si prescriveva – per le sole piante di ulivo monumentale – la destinazione agricola per 15 anni delle aree soggette ad espianto.

    Secondo la parte ricorrente, le disposizioni impugnate potrebbero pregiudicare la costruzione delle «infrastrutture gas» di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia, con particolare riferimento all’interconnessione tra il metanodotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la rete nazionale di Snam Rete Gas, nonché alla posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti. Il vincolo urbanistico, infatti, sarebbe pienamente operativo per le opere fuori terra, poiché l’attività edificatoria comporta necessariamente un cambiamento della tipizzazione urbanistica, in caso di aree precedentemente agricole, tipizzazione che potrebbe permanere, invece, per le opere interrate.

    Ne deriverebbe, pertanto, che la formulazione dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016 ostacolerebbe – di fatto – la realizzazione delle infrastrutture sopra richiamate, qualora queste siano localizzate nelle aree interessate dall’infezione di xylella fastidiosa e dal co.di.r.o.

    2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato prospetta, innanzi tutto, la violazione dell’art. 3 Cost., poiché le deroghe al vincolo urbanistico posto dalla disposizione impugnata sarebbero previste con riguardo alle «opere pubbliche» e non anche alle opere private di interesse pubblico, che meriterebbero identica disciplina. Ciò impedirebbe, pertanto, la realizzazione d’infrastrutture quali oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti, etc., nelle aree interessate da xylella fastidiosa e co.di.r.o., non trattandosi di opere pubbliche finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, ma di opere private, sebbene d’interesse pubblico rilevante.

    2.2.– Asserisce altresì l’Avvocatura generale dello Stato che, trattandosi di norme che ricadono nella materia di competenza concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la potestà legislativa regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, i principi dettati dal legislatore statale ai commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che «riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” e “l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti”». La previsione regionale, in tal modo, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, integrando anche una violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., poiché, essendo la materia in oggetto tra quelle a competenza concorrente, la potestà legislativa regionale deve esplicarsi all’interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di collaborazione.

    2.3.– La difesa statale lamenta, poi, la violazione dell’art. 118 Cost., relativo al...

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