N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2008

IL TRIBUNALE Sciogliendo - in esito alla scadenza dei termini assegnati alle parti ex art. 183, sesto comma, c.p.c. - la riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2008;

Letti gli atti del proc. 6001/07 R.G.A.C.C.

O s s e r v a L'eccezione di improcedibilita' dell'opposizione proposta dalla cooperativa di navigazione 'Garibaldi' - eccezione anzitutto sollevata, in via pregiudiziale, dalla opposta Ital Proget S.r.l. induce questo giudice a porre problema di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale, secondo pur consolidato diritto vivente (ex pluribus Cass. civ., 3 aprile 1990, n. 2707), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilita' dell'opposizione:

combinato che, in tal guisa, appare porsi in contrasto con il principio del 'giusto processo regolato dalla legge' di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost., e con il diritto di agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridico-soggettiva sancito dall'art. 24

Cost.

In punto di fatto va piu' compiutamente premesso che - a seguito dell'opposizione che, con citazione notificata il 27 settembre 2007, detta societa' cooperativa di navigazione a r.l. 'Garibaldi', corrente in Messina, proponeva avverso il decreto ingiuntivo n.

1150/2007, emesso da questo tribunale nei confronti della cooperativa medesima il 24 luglio 2007 - l'opposta Ital Proget S.r.l., corrente in Messina, costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 30/31 ottobre 2007 eccepiva anzitutto, in limine litis, la 'improcedibilita' e/o inammissibilita' dell'opposizione per la tardiva costituzione della opponente':

al riguardo rilevando che questa medesima si era 'avvalsa della riduzione a meta' dei termini di comparizione, poiche' ha notificato l'atto di opposizione il 27 settembre 2007 e citato a comparire per l'udienza del 24 novembre 2007', e che tuttavia, pur dovendo in tal guisa 'costituirsi ed iscrivere a ruolo la causa entro il termine ridotto di cinque giorni', si era 'costituita tardivamente il 4 ottobre 2007, per come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo'.

Pende gia' al riguardo - si passa a questo punto a rilevare questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal Tribunale di Monza con ordinanza del 5 maggio 2007: il giudice brianzolo premesso in particolare che 'L'art. 645 c.p.c. fa riferimento...

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