N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2009

IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento camerale, ai sensi dell'art.

745 c.p.c., n. 124/09 RG proposto da Factorit S.p.A. gia' Italiease Factorit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Alberto Giovanardi, Andrea Fattori e Guido Favia, avverso il rifiuto di rilascio di copia, opposto dal cancelliere di questo tribunale, del verbale di conciliazione, della causa di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1638/04 R.G., sottoscritto da Factorit e dal curatore del fallimento della Ge.Ne.Si. S.p.A., in data 22 febbraio 2008, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo ai fini della variazione di quest'ultimo, prima del pagamento dell'imposta di registro, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le seguenti ragioni.

F a t t o La Factorit S.p.A., gia' Italease Factorit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose domanda di ammissione al passivo del fallimento Ge.Ne.Si. S.p.A., dichiarato con sentenza del 25 giugno 2003 di questo tribunale, per un credito di €

10.472.950,81. Escluso il credito dal passivo, per ritenuto difetto di adeguata prova, fu introdotto giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f., incardinato al n. 1638/04 di questo tribunale. Il giudizio e' stato definito tra le parti con conciliazione giudiziale, intervenuta in data 22 febbraio 2008, previa autorizzazione del tribunale fallimentare, con la quale e' stato definitivamente accertato fra le parti il credito per il minore importo di €

8.397.878,76. Con avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzione, l'Agenzia delle entrate di Trani ha liquidato l'imposta di registro, relativa al verbale della detta conciliazione nella misura di € 83.994,72, calcolata in misura proporzionale anziche' fissa;

come ritenuto dalla societa' opponente, la quale ha pertanto proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, invocando l'errata applicazione dell'art. 40, d.P.R. n. 131/1986. In pendenza del detto giudizio tributario e nelle more quindi della registrazione dell'atto e del pagamento dell'imposta, la Factorit S.p.A. ha chiesto alla cancelleria di questo tribunale il rilascio di copia autenticata del verbale di conciliazione al fine di procedere al deposito della stessa presso l'Ufficio fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. Il cancelliere ha opposto rifiuto al rilascio della detta copia in difetto della preventiva registrazione, in applicazione dell'art. 66, d.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni.

Avverso il detto rifiuto la Factorit ha proposto ricorso al...

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