N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 2009

Ricorso della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, on. Agazio Loiero, in ragione di deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 9 luglio 2009 e di decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale prot. n. 1403 del 22 luglio 2009 di conferimento dell'incarico e giusta procura speciale a margine del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimo Luciani, presso il cui studio in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, e' elettivamente domiciliata;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009), recante 'Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali', ove si prevede che 'Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualcazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a provvedere a quanto previsto dall'art. 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) l'anzidetto Piano e' approvato dal Consiglio dei ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso;

contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma'.

F a t t o 1. - L'art. 22, comma 4, del d.1. n. 78 del 2009 qui impugnato si inserisce in una vicenda che si protrae almeno da quando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2007 (doc.

n. 4), adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.

225, e' stato dichiarato che la Regione Calabria si trova in stato di emergenza socio-economico-sanitaria fino al 31 dicembre 2009.

Dall'adozione di tale provvedimento si e' avviata una lunga procedura, all'esito della quale si sarebbe dovuti giungere alla stipula dell'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n.

311 del 2004. Cosi' non e' stato, per responsabilita' governativa.

Giova peraltro riassumere l'intera vicenda, descrivendone i passaggi piu' rilevanti.

1.1. - La Regione Calabria ha presentato un'ipotesi di piano di rientro dal deficit della sanita' gia' nel 2007. Sul merito delle scelte operative di tale ipotesi di piano il Governo non si e' mai pronunciato, in quanto - come risulta dalla lettera di intenti del 23 aprile 2008, sottoscritta dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dal Presidente della Giunta regionale della Calabria (doc. n. 5), era stato registrato 'un forte disallineamento rispetto alle informazioni rilevate dal Tavolo di verifica degli adempimenti'.

E' proprio in ragione di tale accertamento che con la menzionata lettera di intenti si conveniva che la regione, previo affiancamento di un advisor individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze (con oneri a carico della regione), avrebbe operato entro sessanta giorni una puntuale ricognizione dello stato dei conti, come presupposto per la successiva elaborazione definitiva e sottoscrizione del Piano di rientro, nonche' una verifica circa l'adeguatezza dell'apparato burocratico e dei procedimenti amministrativi e contabili, al fine di individuare e correggere eventuali carenze.

1.2. - Occorre rammentare che, prima della ricordata lettera di intenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.

225 (doc. n. 4, cit.), era stato dichiarato, per la Regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria fino al 31 dicembre 2009.

A seguito di tale dichiarazione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 (doc. n. 6), era stato nominato il 'Commissario delegato per fa realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria determinatasi nella Regione Calabria', con il compito di realizzare alcuni interventi operativi di prima necessita'.

1.2. - Al Tavolo tecnico previsto dall'art. 12 dell'Intesa tra Stato e regioni sottoscritta il 23 marzo 2005, nella riunione del 12 febbraio 2008, a quanto consta, la Regione Calabria presentava richiesta di accedere al finanziamento integrativo per gli anni 2001, 2005 e 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a tenor del quale 'La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma'.

1.4. - E' decisivo osservare che, nonostante le sollecitazioni inviate al Ministero, l'advisor (che poi sara' la societa' KPMG Advisory S.p.A.) veniva indicato dal Ministero soltanto il 25 settembre 2008 (nota n. 113156), con evidente ritardo rispetto ai tempi che la gravita' finanziaria della situazione avrebbe richiesto e comunque addirittura ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla lettera di intenti del 23 aprile 2008 per la redazione di un rapporto sullo stato dei conti.

Ben diverso il comportamento della Regione Calabria, che, con deliberazione di Giunta regionale n. 730 del 6 ottobre 2008 (doc. n.

7); conferiva formalmente l'incarico alla societa' individuata dal Ministero, dando atto in premessa che, nelle more della designazione, gli uffici regionali avevano gia' 'avviato ed ampiamente sviluppato un programma d'azione finalizzato all'accertamento dei conti sanitari regionali, in tal modo precoatituendo condizioni di conoscenza tali da rendere proficuo e sollecito l'intervento dell'advisor individuato dal Ministero'.

E' da ribadire, infatti, che, a tenore della lettera d'intenti del 23 aprile 2008, la puntuale ricognizione avrebbe dovuto essere 'tempestiva', in modo da garantire 'la redazione di un rapporto entro 60 giorni' dalla sottoscrizione della medesima lettera. Gia' dal raffronto tra il termine entro cui si sarebbe dovuti addivenire alla redazione del rapporto previsto nella lettera e l'adempimento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'indicare l'advisor emerge un grave problema di inosservanza, da parte delle Autorita' statali, delle doverose scansioni procedimentali nei tempi necessari, che ha inciso nel prosieguo della...

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